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Pro rata e rettifica della detrazione IVA

  • di Luigi Mondardini

    Accertando in sede di mod. IVA 2014, una variazione del pro rata 2013 (superiore o inferiore) a 10 punti percentuali, è necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata negli anni precedenti.

    La rettifica interessa i beni ammortizzabili acquistati nei 4 anni precedenti (9 per i fabbricati); la conseguenza  della rettifica rappresenta una variazione in aumento o in diminuzione dell’IVA ammessa in detrazione da indicare a rigo VF56
     
    I contribuenti che esercitano un’attività che da luogo ad operazioni soggette ad IVA e un’attività in regime di esenzione, devono operare la detrazione dell’IVA a credito sulla base di una percentuale definita “pro rata”. Il pro rata non opera nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere operazioni esenti in modo occasionale, nell’ambito di un’attività imponibile; oppure operazioni imponibili occasionali, nell’ambito di un’attività esente.
     
    Secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 5, DPR n. 633/72, il pro rata va calcolato provvisoriamente tramite l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, desumibile dalla relativa dichiarazione IVA. In caso di inizio attività nel corso dell’anno, la percentuale utilizzabile va stabilita in via presuntiva.
    Poi , in sede di dichiarazione IVA annuale sarà determinata la percentuale di pro rata “definitiva” operando l’eventuale conguaglio.
     
    In base all’art. 19-bis, comma 1, DPR n. 633/72 la percentuale di detraibilità è ottenuta dal rapporto tra le operazioni effettuate nel corso dell’anno che danno diritto alla detrazione e lo stesso importo aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno. Si ricorda che la percentuale va arrotondata all’unità superiore o inferiore nel caso in cui la parte decimale superi o meno 0,50.
     
    Nel calcolo del rapporto non vanno considerate alcune operazioni quali le cessioni di beni ammortizzabili;  i passaggi interni nell’ambito di attività separate;  le operazioni esenti IVA ex art. 10, n. 27-quinquies;  le operazioni esenti ex art. 10, numeri da 1 a 9, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili; le operazioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), b), d) e f), ossia cessioni di denaro, conferimenti d’azienda, cessioni gratuite di campioni di modico valore, ecc..
     
    Una volta determinato il pro rata definitivo , l’art. 19-bis2, comma 4, DPR n. 633/72 prevede in capo al contribuente l’obbligo di rettificare la detrazione relativa all’IVA a credito derivante dall’acquisto di beni ammortizzabili in presenza di uno scostamento della percentuale, da verificare nel periodo di c.d. tutela fiscale (4 anni successivi all’acquisto, 9 per i fabbricati), superiore in aumento o in diminuzione a 10 punti percentuali rispetto alla percentuale applicata nell’anno di acquisizione del bene.
     
    La rettifica in esame inizia a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene. Nel caso in cui quest’ultima avvenga in un anno successivo a quello di acquisto/produzione, la prima rettifica riguarda l’intera IVA a credito del bene, applicando la percentuale di pro rata dell’anno di entrata in funzione, a prescindere dalla variazione di 10 punti percentuali.
     
    Per le aree edificabili la rettifica decorre dall’ultimazione del fabbricato insistente sulle stesse. Per i fabbricati va considerata la data di acquisto / ultimazione degli stessi.
     
    La rettifica interessa, come sopra accennato, i beni ammortizzabili, intendendosi  quelli di costo superiore a € 516,46 con un coefficiente di ammortamento pari o inferiore al 25%. Sono inoltre interessate anche le spese di trasformazione, riattamento e ristrutturazione dei suddetti beni;  i beni immateriali ex art. 103, TUIR, ossia i diritti di utilizzazione di opere di ingegno, brevetti, marchi, ecc..
    Come disposto dal comma 8 del citato art. 19-bis2 i fabbricati/porzioni di fabbricati sono in ogni caso considerati “ammortizzabili”.
     
    La rettifica della detrazione per il 2013 (da indicare a rigo VF56 del mod. IVA 2014) corrisponde ad un quinto (un decimo per i fabbricati), della differenza tra l’IVA detratta inizialmente e quella ottenuta applicando il pro rata 2013.
     
    Si ipotizzi un macchinario acquistato nel 2010 (IVA a credito € 20.000, pro rata 70%). Per il 2013 la percentuale di pro rata scende al 50%. La rettifica della detrazione a sfavore ( con segno -) è così determinata: IVA detraibile 2013 – IVA detratta 2011 , 10.000 (20.000 x 50%)meno 14.000 (20.000 x 70%) / 5 =  - 800
     

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