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Dal 16 marzo utilizzabile l'IVA 2014 in compensazione oltre i 5.000 Euro

  • di Luigi Mondardini

    Domani lunedì 16 marzo scade il termine per la liquidazione in unica soluzione o della prima rata dell'imposta a debito relativa all'anno 2014.

    Inoltre coloro che hanno presentato entro fine febbraio una dichiarazione a credito già a partire dal 16 marzo  potranno  utilizzare l'importo in compensazione anche per cifre superiori a 5mila euro. 
     
    La compensazione orizzontale del credito IVA è tuttavia collegata all'importo che si intende utilizzare.
     
    a) fino  a 5mila euro, il credito potrà essere compensato senza alcuna condizione.
    b) per  le compensazioni superiori a 5mila euro e fino a 15mila euro, si dovrà presentare  la dichiarazione annuale entro il mese precedente a quello di utilizzo del credito in compensazione. 
    c) nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a 15mila euro, la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo). 
     
    Inoltre  per gli F24 in cui si compensa il credito per un importo superiore a 5mila euro e per quelli «a saldo zero» , essi dovranno transitare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.
     
    Attenzione occorre distinguere tra importo del credito Iva che si intende utilizzare in compensazione e ammontare del credito che risulta dalla dichiarazione, infatti i limiti suindicati si riferiscono all'utilizzo del credito.
     
    Ad esempio, se la dichiarazione Iva presenta un credito di 19 mila euro, ma  il contribuente intende utilizzare in compensazione solo  un importo pari a 3 mila euro, non sarà necessario né inviare la dichiarazione prima dell'utilizzo del credito né, tantomeno, apporre il visto di conformità.
     
    Le compensazioni del credito Iva presentano anche limiti assoluti di importo, essendo soggette alla regola generale del limite di 700mila euro previsto per i crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati utilizzando il modello F24. 
    Tale limite sale a un milione di euro per i subappaltatori edili nei casi in cui il volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto.
     
    Nei casi in cui il contribuente voglia compensare una parte del credito Iva e di un'altra chiederne il rimborso, il visto, laddove necessario, varrà sia ai fini del rimborso che della compensazione.
     
    L'apposizione del visto  è in ogni caso correlato all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Il limite di 15mila euro  dovrà essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi .
     
    Pertanto se un contribuente  chiedesse , ad esempio, di utilizzare in compensazione 11mila euro e di chiederne 8 mila a rimborso, non sarà necessaria l'apposizione del visto sebbene la somma dei due importi superi i 15mila euro.
     
    I contribuenti che già con riferimento al 2013 avevano presentato una dichiarazione a credito con apposizione del visto, potranno continuare a compensare tale credito fino al momento in cui presenteranno la dichiarazione annuale Iva per il 2014. A partire da tale momento, infatti il credito riferibile al 2013 inserito all'interno della dichiarazione per il 2014 assumerà l'anzianità  2014.
     
    Così ad esempio qualora  il credito Iva 2013 risultante dalla dichiarazione vistata fosse pari a 25 mila euro, utilizzato per 11mila euro nel 2014, l'importo residuo pari a 14mila euro potrà essere utilizzato liberamente fino alla presentazione della dichiarazione Iva per il 2014. Da quel momento in poi si formerà ed esisterà solo il credito 2014 che conterrà al suo interno anche il residuo relativo al 2013. 
     
    Si ricorda infine che sussiste il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali dirette, Iva, Irap e altre imposte indirette in presenza di debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento. 
     
    In caso di inosservanza di tale divieto, si rende applicabile, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato, la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

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