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Scambi con l’estero e IVA al 22%

  • di Luigi Mondardini

    L’introduzione di beni da uno stato estero può riguardare beni provenienti da Stati membri della Comunità Europea (acquisti intracomunitari) o beni provenienti da paesi terzi (importazioni).

    Per gli acquisti intra-comunitari l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione è disciplinato all’art. 39 comma 1 del D.L. 331/93, che lo identifica nell’inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato membro di provenienza. Il successivo comma 2 dell’art. 39 dispone inoltre, in deroga al criterio generale suindicato, che qualora venga emessa fattura anticipata rispetto all’evento, il momento di effettuazione dell’operazione coincida, limitatamente all’importo fatturato, con la data di emissione della fattura.

    A differenza della normativa nazionale, non viene data rilevanza  ai pagamenti anticipati senza emissione della relativa fattura; di conseguenza in caso  di acconti versati ma non fatturati, l’operazione si considera comunque effettuata alla data di partenza del bene, secondo il criterio generale.

    I criteri suindicati comportano che la nuova aliquota del 22% dovrà essere applicata ai beni in partenza dallo Stato membro a partire dal 1 ottobre  2013, se non già fatturati precedentemente.

    La “vecchia” aliquota del 21%  continuerà ad essere applicata ai beni in partenza dallo Stato membro fino al 30 settembre 2013, anche se fatturati dopo il primo ottobre 2013; inoltre alle note di variazione, in aumento o diminuzione, che saranno emesse, anche dopo il primo ottobre 2013, in relazione a spedizioni avvenute fino al 30 settembre 2013.

    Per le operazioni con effetti traslativi successivi al momento della consegna (es. conto visione, conto deposito, riserva di gradimento) il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la data accettazione dei beni e comunque mai oltre il decorso di un anno dalla consegna.

    Per quanto riguarda le importazioni, invece, il momento di effettuazione dell’operazione viene identificato dall’accettazione della dichiarazione in dogana. Quindi, nel caso di acquisti extra cee, la data di emissione della fattura del soggetto estero o la data di partenza della merce  non assumono alcun rilievo.

    Di conseguenza l’’aliquota IVA del 22% verrà applicata sulle bolle doganali relative ad operazioni per le quali la dichiarazione doganale risulti accettata a partire dal 1 ottobre 2013.

    PRESTAZIONE DI SERVIZI DALL’ESTERO

    Per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72, rese da soggetti passivi esteri nei confronti di soggetti passivi nazionali, non è necessario individuare il paese di origine del prestatore, comunitario o meno.

    La disciplina che ne determina il momento di effettuazione dell’operazione  ( art. 6, comma 6 del DPR 633/72) prevede che le prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate; le prestazioni continuative si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi; le prestazioni continuative di durata ultra annuale si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare.

    Qualora prima del  verificarsi degli eventi di cui sopra venga effettuato il pagamento parziale o totale del corrispettivo, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, limitatamente all’importo pagato, con la data di pagamento del corrispettivo.

    In ordine all’individuazione del momento di ultimazione della prestazione, va detto che, in alcuni casi, lo stesso potrebbe risultare poco agevole da determinare, in quanto non sempre oggettivamente verificabile.

    Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia Entrate con una circolare, la 16/E del 21/05/2013, nella quale, al paragrafo 2.3, cita “a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni «generiche» ex articolo 7 ter dovrà assolvere l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile”  e inoltre  “anche nell’ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extracomunitario si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa, sia indice dell’ultimazione dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente”.

    Ciò significa che anche l’emissione della fattura può essere assunto quale indicatore  dell’ultimazione della prestazione.

    Pertanto il committente nazionale che riceva prestazioni generiche da un soggetto passivo estero dovrà  applicare la nuova aliquota del 22% alle prestazioni ultimate a partire dal 1 ottobre  2013, se non già pagate precedentemente.

    La  “vecchia” aliquota del 21% troverà applicazione nei seguenti casi:

    -  alle prestazioni ultimate fino al 30 settembre 2013, anche se pagate dopo il primo ottobre 2013;

    - alle prestazioni pagate fino al 30 settembre 2013, anche se ultimate dopo il primo ottobre 2013;

    - alle note di variazione, in aumento o diminuzione, che saranno emesse, anche dopo il primo ottobre 2013, in relazione a prestazioni ultimate fino al 30 settembre 2013

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