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Il nuovo regime sanzionatorio e l’acconto IVA

  • di Luigi Mondardini

    Nuovo regime sanzionatorio in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA per il 2015.

    Si tratta del versamento da effettuarsi entro il 28 dicembre 2015, per il quale si potrà  applicare  il nuovo regime sanzionatorio di cui al DLgs. 158/2015, oltre che l’istituto del ravvedimento operoso, come modificato dalla legge di stabilità 2015.

    Attualmente in caso di mancato o tardivo versamento dell’acconto è attualmente prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

    La sanzione può essere ridotta nella misura del 50% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 158/2015, se verrà confermata la previsione contenuta nel disegno di legge di stabilità 2016 che anticipa al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle disposizioni di cui al menzionato DLgs. n. 158.


    Applicandosi il favor rei ,il nuovo schema sanzionatorio dovrebbe, così, estendersi a tutti i ravvedimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2016.

    Alla ridefinizione delle sanzioni potrà aggiungersi il beneficio del ravvedimento operoso; in tal modo la sanzione prevista per il tardivo versamento potrà essere ulteriormente ridotta – a seconda di quando interviene la regolarizzazione – da un decimo del minimo ad un sesto del minimo.

    Nello specifico, per l’acconto IVA 2015, la sanzione da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso (oltre agli interessi, con maturazione giorno per giorno) sarà pari:

    -        se il ravvedimento avviene entro il 27 gennaio 2016 (trentesimo giorno dalla scadenza), 1,5% fatte salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni;

    -        1,67% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 28 gennaio 2016 e il 29 marzo 2016

    -        3,75% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 30 marzo 2016 e il 30 settembre 2016 (termine di presentazione del modello IVA 2016);

    -        4,29% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 28 febbraio 2017 (termine di presentazione del modello IVA 2017, da effettuarsi in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi);

    -        5% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene a decorrere dal 1° marzo 2017.

    Non si potrà accedere al ravvedimento , se interviene, nei confronti del contribuente, la notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
     

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1, secondo periodo del DLgs. 471/97, in caso di versamento dell’acconto entro il giorno 11 gennaio 2016, le sanzioni descritte sono ulteriormente ridotte per un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

     

     

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