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Trattamento fiscale della caparra confirmatoria

  • di Luigi Mondardini

    L’applicazione dell’IVA sulla caparra dipende dal significato che le parti hanno inteso riconoscere al versamento effettuato.

     

    La  caparra “confirmatoria”, a differenza del versamento a titolo di acconto, non riveste funzione di anticipazione del prezzo di vendita, ma assume un significato  risarcitorio in caso di inadempimento contrattuale (’art. 1385 Cod. Civ.). Conseguentemente la caparra confirmatoria è in linea generale esclusa dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in quanto, assumendo mera funzione di garanzia del corretto adempimento di obblighi contrattuali reciprocamente assunti dalle parti, non è associabile né ad operazioni di cessione di beni, né tanto meno a prestazioni di servizi.

    Diversa la situazione nel caso in cui alla  caparra confirmatoria si voglia conferire anche la valenza di “acconto prezzo”; in tal caso la disciplina I.V.A. ad essa applicabile cambia sostanzialmente.

    Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 197/E/2007,  in presenza di una clausola inserita nel contratto, che preveda il versamento di una somma “mediante imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo” la stessa caparra assume anche la funzione di acconto.

    In altri termini affinché la somma versata a titolo di caparra confirmatoria possa configurarsi come anticipazione del corrispettivo pattuito, soggetta a IVA, è necessario che le parti attribuiscano espressamente alla predetta somma, in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, anche quella di acconto prezzo o anticipazione del corrispettivo.

    Così facendo la stessa caparra assume oltre alla funzione di garanzia, anche quella di acconto sul prezzo pattuito e, dunque, il pagamento della stessa integra, a fini I.V.A., il momento impositivo ai sensi dell'art. 6, co. 4, DPR n. 633/1972.

    In pratica quando alla caparra confirmatoria viene assegnata in maniera esplicita anche la funzione di “acconto prezzo” allora la stessa sarà soggetta ad I.V.A.

    Assumendo rilevanza a fini I.V.A.  è chiaro che il momento del pagamento effettivo della caparra con funzione di “acconto prezzo” determinerà l’individuazione del periodo di competenza per procedere con la liquidazione della relativa imposta sul valore aggiunto, al pari dell’incasso di un ordinario acconto.

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