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Credito IVA trimestrale : compensazione o rimborso

  • di Luigi Mondardini

    Entro fine aprile è possibile presentare il modello per l’ utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre del 2015.

    Con  Provvedimento  del 20 marzo 2015 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR , che tiene conto delle  nuove regole in tema di rimborsi IVA sia annuali che trimestrali.; si ricorda che l’invio del modello TR  avviene esclusivamente in forma telematica.
     
    Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni può essere utilizzato in compensazione orizzontale ovvero richiederlo a rimborso, mediante presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.
     
    La presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi: per il I trimestre,  entro 30/04/2015.
     
    Con la  presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno ovvero di chiederne il rimborso all’Erario.
     
    Viceversa per il credito che emerge dal quarto trimestre , esso viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale.
     
    Per la compensazione orizzontale sfruttando il credito Iva trimestrale occorre tenere conto di quanto segue:
     
    - per crediti Iva non superiori a euro 5.000 la compensazione orizzontale è priva di vincoli. L’unica avvertenza riguarda il fatto che la compensazione può avvenire solo dopo che il modello TR è stato inviato telematicamente all’agenzia delle entrate e non, quindi, a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del trimestre;
     
    - per crediti Iva superiori a euro 5.000 la compensazione orizzontale può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR ; in pratica con riferimento al primo trimestre che viene inviato nel mese di aprile, la compensazione è possibile solo a partire dal 16/5. 
     
    La compensazione orizzontale dei primi 5.000 euro di credito Iva trimestrale può avvenire anche mediante utilizzo del canale home banking gestito dal cliente (salvo ovviamente il caso in cui la compensazione porti ad avere un F24 cosiddetto “a zero”).
     
    Per importi superiori ai 5.000 Euro,  la compensazione dei crediti Iva trimestrali  deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando i canali Entratel o Fisconline (e, quindi, non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking).
     
    A differenza di quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia  di 15.000 euro, non richiede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista. 
     
    Per quanto concerne il rimborso, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’art.38-bis del D.P.R. n. 633/1972, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro viene prevista la possibilità di evitare la prestazione della garanzia apponendo, in alternativa, il visto di conformità.
     
     
     
     

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