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Dichiarazioni di intento: le novità dal 1° gennaio 2015

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° gennaio 2015 la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate va trasmessa dall’esportatore.

    In ogni caso fino all’11 febbraio 2015 sarà  possibile continuare a consegnare la dichiarazione al proprio fornitore.
    A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 175/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. 
    Successivamente, la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere consegnata al fornitore o prestatore oppure in dogana. 
     
    Il fornitore, mentre prima era il soggetto obbligato all’invio della comunicazione, ora deve limitarsi a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, altrimenti è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (dal cento al duecento per cento dell'imposta). 
     
    Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile effettuare il predetto riscontro telematico  inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica.
    A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà inoltre possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. 
     
    Permangono  gli  altri adempimenti  quali l’apposita tenuta del registro da parte del dichiarante e l’indicazione in fattura degli estremi della dichiarazione d’intento.
     
    Le nuove disposizioni trovano applicazione per le operazioni senza applicazione d’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono continuare a consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità ed il  fornitore non sarà tenuto a verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. 
     
    Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. 
     
    Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono disponibili  i modelli e le istruzioni per le nuove dichiarazioni di intento che dovranno essere presentate direttamente dall’esportatore abituale. 
     

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