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Credito IVA : adempimenti diversi per compensazioni legate all’ammontare

  • di Luigi Mondardini

    Dal 16 marzo sarà possibile per coloro che hanno presentato la Dichiarazione IVA autonoma entro il 28.02

    Coloro che hanno presentato la Dichiarazione IVA in forma autonoma possono  effettuare compensazioni “orizzontali” per importi superiori a € 5.000,00 dal prossimo 16.03. 
     
    Per poter compensare importi  superiori a € 15.000,00 occorre che sia stato  appostato  il visto di conformità in Dichiarazione.
     
    La compensazione orizzontale del credito IVA  non è libera , ma legata  all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.
     
    La disposizione contenuta dall’ art. 31 del D.Lgs. 78/2010 prevede che le compensazioni orizzontali siano precluse fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a euro 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
    Per poter sbloccare le compensazioni è necessario procedere al pagamento dei debiti scaduti, anche mediante compensazione.
     
    Per quanto riguarda l’importo utilizzabile in compensazione, si hanno le seguenti limitazioni: 
     
    - L’utilizzo del credito IVA 2014 per importi pari o inferiori a € 5.000 non subisce alcuna limitazione alla compensazione; pertanto fino a euro 5.000,00 il credito IVA 2014 può  essere utilizzato già dall’1.01.2015, nel rispetto della preclusione generale precedentemente indicata.  
     
    - Il credito IVA 2014 per importi compresi tra € 5.000,00 e € 15.000,00 può essere utilizzato in compensazione orizzontale dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2015. 
    Di conseguenza:  chi ha presentato la Dichiarazione IVA entro il 28.02 può utilizzare il credito IVA già a partire dal 16.03; chi invece  ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 potrà utilizzare il credito IVA solo a partire dal 16.04.  Si ricorda che le deleghe recanti compensazione orizzontale del credito IVA per importi superiori a euro 5.000,00 e fino a euro 15.000,00 possono essere presentate a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
     
    - Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. 
    Per importi superiori a € 15.000 annui, è necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione e, inoltre, è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. 
     
     
    In definitiva per importi superiori a 15.000 Euro, chi ha presentato la Dichiarazione IVA entro il 28.02 munendola del visto di conformità può utilizzare il credito IVA già a partire dal mese di marzo; viceversa chi ha presentato la Dichiarazione IVA il 02.03.2015 munendola del visto di conformità potrà utilizzare il suddetto credito IVA solo a partire dal mese di aprile.
     
     

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