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Rimborso credito IVA

  • di Luigi Mondardini

    Il rimborso del credito IVA da dichiarazione annuale è consentito in determinati casi.

    Per i rimborsi superiori ai a € 2.582,28 devono sussistere le seguenti condizioni:
     
    - Aliquota media operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
    - Operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate 
    - Acquisti beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche 
    - Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA 
    - Soggetti non residenti 
    - Esportazioni effettuate da produttori agricoli
     
    In caso di cessazione dell’attività o minore eccedenza ultimo triennio, è ammesso qualsiasi importo di credito.
     
    L’art. 13, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, ha introdotto significative novità, in vigore dal 13.12.2014, in materia di rimborso del credito IVA  ; in particolare si prevede che :  
     
    - i rimborsi di importo non superiore a € 15.000 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
     
    - i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “a rischio”, sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;
     
    - i rimborsi di importo superiore a € 15.000, richiesti da soggetti “non a rischio”, sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
     
    Al fine di recepire le novità sopra accennate, nel quadro VX del mod. IVA 2015 è stato aggiornato il rigo VX4 da compilare per la richiesta di rimborso.
     
    Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2014, i contribuenti interessati possono presentare in via telematica il mod. IVA 2015 in forma autonoma. 
     
    La presentazione del modello , anche a debito,  entro febbraio esonera dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2014. 
    Considerato che il 28.2 cade di sabato e di conseguenza il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA è differito al 2.3.2015, l’esonero della stessa va riconosciuto anche qualora la dichiarazione IVA sia presentata entro tale data.
     
    Nel caso in cui il mod. IVA sia presentato in forma unificata con il mod. UNICO, la richiesta di rimborso va effettuata tramite la compilazione dello specifico rigo presente nel quadro RX, avente la medesima struttura del rigo VX4 in esame.
     
    Si rammenta che il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:
     
    - la procedura ordinaria, dal competente Ufficio, entro 3 mesi dalla richiesta. In tal caso il rimborso è erogato dall’Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate; 
     
    -  la procedura semplificata, direttamente dall’Agente della riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero € 1.000.000 per i subappaltatori nel settore edile che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto
     
    In caso di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione procede ad erogare
    anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta.
    Tale procedura è comunque preclusa per i soggetti che hanno cessato l’attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.
     
     
     

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