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Le prestazioni accessorie ed il Reverse charge

  • di Luigi Mondardini

    Individuazione delle prestazione da ricomprendere (o da escludere) dalla norma.

    Prestazioni rivolte in parte a un edificio e in parte a beni che si trovano all’interno dell’edificio; è il caso degli impianti di refrigerazione degli alimenti (celle frigorifere) contenuti in un edificio e che per funzionare sono stabilmente collegati al pavimento. 
     
    Se l’intervento è rivolto in via principale alla cella frigorifera e l’intervento sul pavimento è accessorio a quello principale, andrebbe fatturato tutto con le modalità ordinarie.(interpretazione Confindustria) 
     
    Tale scelta deriva dalla qualificazione di prestazione accessoria all’intervento relativo all’edificio. 
     
    Viceversa  se l’intervento principale è relativo all’edificio e la prestazione  accessoria si rende necessaria per completare quella principale, tutta la prestazione andrà fatturata in reverse charge. Come nel caso del rifacimento delle condutture idriche che interessa anche le linee poste esternamente all’edificio.
     
    Infine, quando le prestazioni sono tra loro autonome allora bisognerà separare la fatturazione. 
     
    Per qualificare un’operazione come accessoria  occorre che la stessa :
     
    - costituisca un unicum sotto il profilo economico con altre operazioni rilevanti ai fini IVA, 
    - la stessa deve essere collegata a quella avente carattere principale da un nesso di “dipendenza” funzionale. 
    - La necessaria coincidenza tra il soggetto che pone in essere l’operazione principale e quella accessoria (per la normativa interna)
     
    Il principio dell’identità soggettiva tra colui che effettua l’operazione principale e quella accessoria non è richiesto dalla normativa comunitaria, ed in particolare dall’art. 78, par. 1, della direttiva n.2006/112, secondo cui risulta sufficiente che le operazioni accessorie siano addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione, senza tuttavia richiedere alcuna coincidenza soggettiva. 
     
    Secondo la giurisprudenza comunitaria, anche se il soggetto che ha effettuato il collaudo è diverso dal soggetto che ha installato l’impianto, tale operazione può considerarsi accessoria all’operazione di installazione, con conseguente applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
     

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