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Saldo IVA 2013 e dichiarazione in forma autonoma o unificata

  • di Luigi Mondardini

    Entro il prossimo 17.3 va effettuato il versamento del saldo dell’imposta risultante dal mod. IVA 2014.

    Coloro che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata possono far slittare  detto versamento fino al termine di pagamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO con l’applicazione della maggiorazione prevista .
     
    Il versamento va effettuato se l’importo dovuto è superiore a € 10,33; considerato l’arrotondamento all’unità di euro degli importi esposti in dichiarazione, il saldo IVA (rigo VL38) va versato solo se superiore a € 10.
     
    Vediamo i vari casi di presentazione  della dichiarazione.
     
    In caso di presentazione della dichiarazione in forma autonoma il versamento del saldo risultante dal mod. IVA 2014 relativo al 2013 va effettuato entro il 17.3.2014 (il 16.3 è domenica) e può essere effettuato in unica soluzione,  ovvero  in forma rateale.
     
    Nel caso di versamento rateale occorre considerare che l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; pertanto la seconda rata va  maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.
     
    Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 17.3.2014, termine di versamento della prima rata. La rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre e quindi  il numero massimo di rate è pari a 9.
     
    Coloro che presentano nel mese di febbraio il mod. IVA 2014 in forma autonoma, a prescindere dal saldo (a debito / credito), sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2013.
     
    In caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata con il mod. UNICO 2014, il versamento del saldo 2013 va  comunque effettuato  con le medesime modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma; dunque entro il 17.3 in unica soluzione o in forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 17.3.
    Tuttavia in questo caso il versamento può avvenire anche  entro il maggior termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2014 (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).
     
    Pertanto il saldo IVA 2013 può essere versato:
    - in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.3 e il 16.6 (o 16.7); così  se il saldo è versato entro il 16.6.2014 la maggiorazione sarà pari all’1,2% (0,40% x 3), mentre se il versamento è effettuato entro il 16.7.2014 si dovrà calcolare un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;  
    - in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.3 e il 16.6 (o 16.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e successivamente suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
     
    Come desumibile dalle istruzioni del mod. UNICO 2014, in presenza di un saldo IVA 2013 a debito, il cui versamento è differito al saldo delle imposte risultanti dal mod. UNICO, e di crediti utilizzabili in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dell’0,40% va applicata esclusivamente sull’ammontare non compensato.
     
    Il versamento del saldo IVA 2013 va effettuato, con le consuete modalità telematiche, tramite il mod. F24 utilizzando il codice tributo “6099” (per gli interessi rateali “1668”), anno di riferimento “2013” e indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, “0105” per la prima rata di 5, “0101” in caso di versamento in unica soluzione).
     
    Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.3 l’importo da indicare è quello risultante dalla dichiarazione annuale e quindi va esposto all’unità di euro, mentre in caso di differimento e/o rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.
     

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