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Firmato il Decreto attuativo per lo split payment

  • di Luigi Mondardini

    Il Ministro Padoan ha firmato il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

    Il c.d. split payment prevede, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi. 
     
    La nuova procedura si estende a tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia in veste istituzionale che commerciale. Sfuggono a tale metodologia le operazioni nelle quali  l’ente è debitore d’imposta, in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge  , nonché i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta e a titolo di acconto sul reddito.
     
    E’  stato  chiarito che  la fattura ,per le operazioni soggette allo split payment, dovrà contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Inoltre “il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015”.
     
    Nella relazione illustrativa al Decreto, viene confermato che lo split payment va applicato dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi non è estendibile ad altri enti pubblici. 
     
    I soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sono compresi  fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria. 
    Si  stabilisce in particolare  che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. 
     
    Per quanto riguarda le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione acquirente,  viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:
     
    - con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile; 
    - in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; 
    - entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
     
    Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo.
     

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