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Iva : acquisto prima casa, rileva solo l'accatastamento

  • di Luigi Mondardini

    Immobili di lusso identificati esclusivamente dalla categoria catastale.

    Non si deve  più tener conto di metratura e rifiniture interne.Si tratta del criterio già applicato ai fini delle imposte di registro che dal 13 dicembre è esteso  anche ai fini Iva.
     
    Sarà quindi più semplice  ottenere l'applicazione dell'Iva al 4% per l'acquisto della prima casa e per i lavori di ampliamento dello stesso immobile.
     
    Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali,entrato in vigore dal  13 dicembre scorso,  ha equiparato le norme in materia di Iva e quelle sulle imposte di registro ai fini dell'identificazione degli immobili di lusso. 
     
    Con il decreto di semplificazione fiscale sono state definitivamente cancellate le disposizioni che facevano riferimento ai criteri ministeriali per l'individuazione degli immobili di lusso nel caso di acquisto dal costruttore e contenute nel  decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 .
     
    Il Decreto aveva fissato  una serie di parametri per individuare gli  immobili con caratteristiche di lusso, facendo riferimento alle caratteristiche interne degli appartamenti : il decreto definiva “ immobili di lusso”  quelli con superficie utile superiore a 240 mq al netto di balconi e terrazzi, oppure con una superficie superiore a 200 metri quadri e più di 1.200 metri di giardino; o con superficie di almeno 160 metri in presenza di terrazzi e finiture di pregio per pavimenti, soffitti, infissi. 
     
    Stesso  discorso in relazione agli impianti, anche in considerazione degli  obblighi di legge nel frattempo introdotti  e legati al rendimento energetico degli edifici.
     
    In pratica applicando le regole precedenti anche un'abitazione di tipo civile, accatastata come A/2, qualora fosse stata ristrutturata e dotata di finiture particolari e non di impianti standard, sarebbe potuto essere considerata come immobile di lusso, anche se costruita in una zona non di pregio o di periferia. 
     
    Si è finalmente deciso di passare da  caratteristiche “soggettive” non più rispondente alla situazione del mercato, ad un criterio univoco e oggettivo, riferito alle  categorie catastali, per le quali incide soprattutto l'ubicazione ed il contesto  nel quale l'immobile si trova, piuttosto che le  finiture interne.
     
    La scelta del nuovo criterio di definizione degli immobili di lusso è importante non solo quando vengono acquistati immobili nuovi, o in corso di costruzione, ma anche per quel che riguarda eventuali successivi interventi di ampliamento. 
     
    Anche questi possono godere dell'iva  al 4% , se si tratta di prima casa, dal momento che  l'aumento della metratura non comporta più  il “passaggio di categoria” dell'immobile tra quelli di lusso. 
     
    Con le nuove norme quindi non c'è il rischio che l'intervento comporti un variazione catastale, e quindi il passaggio, ad esempio,  da villino a villa (categoria A/8) perché questo non è automatico e non si riferisce solo alle caratteristiche edilizie.
     

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