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Split payment: indicazione della “scissione dei pagamenti”

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. “split payment” : l’IVA a debito viene versata dal destinatario della fattura.

    Le prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardano i seguenti aspetti:
     
    - In fattura va evidenziata l’IVA (dovuta dall’Ente pubblico) e la specifica annotazione “scissione dei pagamenti”.
     
    - Il nuovo metodo non interessa le operazioni per le quali il cedente / prestatore applica un regime speciale IVA (ad esempio, beni usati) che non prevede l’indicazione separata in fattura dell’IVA.
     
    - In  presenza di fatture irregolari (con IVA esposta inferiore a quella dovuta) spetta all’Ente pubblico regolarizzare la violazione.
     
    - Lo  split payment non interessa i lavoratori autonomi che subiscono la ritenuta a titolo d’acconto.
     
    Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015 il nuovo art. 17- ter “attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale viene  accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura. Tale imposta  viene  sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario”.
     
    In merito al  contenuto della fattura emessa dal cedente / prestatore, l’Agenzia specifica che, oltre agli elementi prescritti dall’art. 21, DPR n. 633/72, tra cui in particolare “l’evidenziazione dell’imposta”, va riportata la dicitura “scissione dei pagamenti”
     
    Si ritiene che, per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell’operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell’IVA a debito che non sarà incassata), sia possibile riportare “in diminuzione” l’importo dell’imposta a carico dell’Ente pubblico.
     
    Esempio: La DELTA  srl (soggetto mensile) deve fatturare una cessione nei confronti del Comune di  Bologna (imponibile € 50.000).
    Nella fattura, emessa in data 31.1.2015, oltre a riportare l’IVA addebitata al cliente, va indicato che trattasi di un’operazione con “scissione dei pagamenti”.
     
     
    DELTA srl
     
    Spett.le COMUNE di BOLOGNA
     
    Fattura n. 12 del 31.1.2015
     
     
    Imponibile  ………………………………………………..Euro   50.000,00
    IVA 22% ………………………………………………  …Euro   11.000,00
    TOTALE FATTURA……………………………………….Euro   61.000,00
     
    IVA a Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72 ……......….Euro – 11.000,00
     
    Netto da pagare………………………………………  …Euro   50.000,00                                             
     
    Operazione con “scissione dei pagamenti”
     
     
    L’IVA a debito non dovrà essere considerata dalla società in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica IVA. 
     
    All’atto del pagamento il Comune verserà alla società soltanto l’ammontare dell’imponibile pari ad Euro 50.000,00=. 
     
    Ai sensi del citato art. 17-ter, sono escluse dall'applicazione del metodo in esame le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta; pertanto lo split payment non può essere  applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti a reverse charge.
     
    Inoltre non si estende ai  lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”, intendendosi  anche i soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. 
     
    L’Agenzia delle Entrate precisa che il metodo in esame non interessa anche le operazioni per le quali il cedente / prestatore applica un regime speciale IVA (ad esempio, regime del margine beni usati, agenzie di viaggio).
     
    La mancata indicazione dell’IVA, a seguito dell’applicazione di un regime speciale, determina infatti l’impossibilità per l’Ente pubblico di trattenere l’imposta dovuta.
     
    L’Agenzia precisa infine che qualora l’Ente pubblico riceva una fattura con indicazione di un’IVA inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati “nell’esercizio di imprese, arti o professioni”, fermo restando che l’IVA evidenziata in fattura va versata dall’Ente “secondo le regole proprie dello split payment”,  l’IVA relativa alla regolarizzazione dovrà essere versata con la modalità di cui al citato art. 6, comma 8, sopra descritta. 
     
     
     
     

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