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Note operative sullo Split payment

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2015 ha introdotto la split payment; gli operatori già da ora devono confrontarsi con la nuova procedura.

    Il MEF con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015 (che anticipa il decreto attuativo attualmente in fase di definizione), ha fornito chiarimenti in merito all’efficacia temporale delle nuove disposizioni. 
     
    Il  meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. 
     
    L’applicazione dello split payment riguarda quindi le  operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, in luogo delle operazioni la cui esigibilità dell’Iva sorge dal 1° gennaio 2015. 
     
    Pertanto lo split payment non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015.
     
    In definitiva   le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; 
    quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte allo split payment. 
     
    Sono da assoggettare allo split payment tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, a eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge. 
     
    A partire dal 1° gennaio 2015  il fornitore dovrà emettere fattura, per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio, con la rivalsa dell’IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l’ente pubblico. 
     
    Lo split payment non dovrebbe trovare  applicazione per le cessioni di crediti nei confronti della P.A. relativi a fatture ad esigibilità differita, ceduti anteriormente al 1° gennaio 2015, in quanto il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente a tale data. 
     
     
     
     
     
     

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