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Reverse charge: la circolare non scioglie tutti i dubbi

  • di Luigi Mondardini

    Primo intervento dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modifiche apportate all’articolo 17 del d.p.r. 633/1972

    Lo scorso 27 marzo è stata diramata a la circolare 14/E, con la quale l’Amministrazione Finanziaria  precisa  che “la circolare intende fornire i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge, al fine di consentire agli operatori del settore una agevole applicazione delle disposizioni in argomento”.
     
    Con l’introduzione della nuova lettera a-ter) nell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972, l’obbligo di inversione contabile è stato esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici: servizi di pulizia; demolizione; installazione di impianti; completamento.
    L’Agenzia fa riferimento , con il termine “edificio”, ai  fabbricati, sia abitativi che strumentali, e non alla più ampia categoria dei beni immobili.
     
    Pertanto non rientrano nel meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi effettuate con riferimento a terreni, piscine, giardini, …
     
    L’applicazione del reverse charge va riferito alle prestazioni relative  ai codici attività della Tabella Ateco 2007, e questo anche se le attività in questione non sono state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del d.p.r. 633/1972.
     
    L’inversione contabile trova applicazione  infatti indipendentemente dalla  tipologia di attività esercitata, così come del rapporto contrattuale stipulato tra le parti.
     
    Ancora incertezze permangono tuttavia sulle  prestazioni di manutenzione e riparazione afferenti impianti relativi ad edifici.
    Si evidenzia come letteralmente la norma  non menzioni  espressamente le attività di manutenzione e riparazione; se ne dovrebbe trarre la conseguenza che tali prestazioni  debbano essere fatturate normalmente.
     
    Tuttavia se si assume come criterio base il contenuto della Tabella Ateco, si perviene ad una conclusione contraria.
    E ciò in base al fatto  che i codici attività 43.2, relativi  all’installazione di impianti relativi ad edifici, specificano che sono incluse le attività di manutenzione e riparazione.
     
    La circolare in particolare precisa che il riferimento alla classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche Ateco 2007 sia utilizzabile anche per l’individuazione delle prestazioni in commento; pertanto tale indicazione dovrebbe far propendere per inserire le attività di manutenzione e riparazione tra quelle da assoggettare al reverse charge.
     
    Infine si precisa che “eventuali comportamenti difformi adottate dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi” non saranno sanzionati, sulla base dei principi dello Statuto del contribuente
     

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