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Applicazione dell’IVA al 22%: criteri

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1.10.2013 è scattato l’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%. Ai fini dell’applicazione della nuova aliquota assume rilevanza individuare il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

    Cessione di beni:

    per i beni mobili conta la consegna/spedizione: dal 1/10/2023 IVA al 22%, fino al 30.9.2013, IVA al 21%; in caso di “consegna in conto visione” conta la data di conferma dell’acquisto. Per i beni immobili rileva la  data di stipula del rogito.

    Per gli acquisti intraUE di beni si considerano effettuati all’inizio del trasporto/spedizione dei beni dallo stato UE di provenienza, anziché alla consegna dei beni all’acquirente in Italia; in caso di trasporto con mezzi dell’acquirente conta l’arrivo dei beni nel luogo di destinazione.

    Cessioni con fattura differita:

    il differimento del termine di emissione  (15 del mese successivo alla consegna/spedizione) non modifica il momento dell’effettuazione dell’operazione; occorre quindi aver riguardo alla data in cui la cessione si considera avvenuta ossia alla data del ddt (o documento analogo) e non a quella della fattura.

    Pertanto per le consegne avvenute fino al 30 settembre si applicherà l’aliquota del 21%; per quelle successive quella del 22%. Quindi entro il 15 ottobre si emetteranno le fatture per le consegne di settembre con IVA al 21%.

    Prestazioni di servizi:

    si considerano effettuate all’atto del “pagamento” del corrispettivo; per quelle gratuite al momento in cui la prestazione è resa, ovvero, se di carattere periodico/continuativo, nel mese successivo a quello in cui la prestazione è effettuata .Quindi per le prestazioni pagate dal 1 ottobre 2013, si applicherà l’iva al 22%.

    Acconti e fatture anticipate

    Ove il pagamento o la stessa emissione della fattura siano anticipati rispetto all’effettuazione dell’operazione, questa si considera effettuata alla data della fattura stessa o del pagamento per l’importo fatturato/pagato. Potrà quindi accadere di emettere/ricevere una fattura al 21% (versamento acconto in settembre 2013) ed il relativo saldo al 22% (consegna del bene in ottobre 2013). Nel caso in cui si emetta  fattura anticipatamente (settembre) rispetto alla consegna (ottobre), l’aliquota resta al 21%.

    Nel caso di una prestazione professionale  effettuata e completata entro settembre 2013 (magari con emissione di relativa nota-pro forma), ma con pagamento in ottobre 2013, la fattura sarà assoggettata al 22%; viceversa qualora il professionista abbia emesso una vera e propria fattura datata 30 settembre , ma saldata il 6 ottobre, l’aliquota resterà al 21%.

    Importazioni

    L’obbligazione doganale all’importazione sorge a seguito all’immissione in libera pratica di un bene soggetto a dazi all’importazione o dal vincolo dello stesso al regime dell’ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione. Tale obbligazione sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in Dogana.

    Operazioni con iva a “esigibilità differita”

    In questi casi  si determina solo il differimento del momento impositivo dell’iva, mentre per l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione vanno applicati i criteri ordinari; pertanto per i beni consegnati entro il 30 settembre si applicherà l’iva al 21%, anche se la fattura verrà emessa successivamente

    Fattura con “IVA per CASSA”

    Valgono anche in questo caso i principi generali, assumendo sempre rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione e non quello in cui diviene esigibile l’imposta.

    Note di accredito/addebito

    L’aliquota IVA da applicare alle note di accredito/debito deve essere quella originariamente applicata. Pertanto per una nota emessa dal 1.10.2013 , ma relativa ad un’operazione fatturata con iva al 21% in quanto effettuata fino al 30 settembre, si dovrà utilizzare l’iva al 21%.

    Scorporo dell’IVA

    I corrispettivi certificati (scontrini/ricevuta fiscale) dall’1.10.2013 andranno scorporati con l’aliquota al 22%.In caso di applicazione della “ventilazione” (commercianti al minuto) i corrispettivi andranno scorporati al 22% solo se nel periodo di riferimento sono presenti acquisti effettuati dal 1.10.2013 e assoggettati alla nuova aliquota del 22% (metodo c.d. “base di riparto”).

    In caso di errori nella fase di passaggio , l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di chiarire in concomitanza con l’adozione dell’iva dal 20% al 21%, che è possibile regolarizzare l’errata fatturazione /annotazione dei corrispettivi operando una variazione in aumento per la maggior IVA dovuta con riferimento al versamento nella liquidazione periodica in cui l’IVA era esigibile.

    E’ auspicabile una conferma in tal senso.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

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