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Cessione, appalto e posa in opera alle prese con reverse charge

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1° gennaio la Legge di Stabilità ha esteso il reverse charge per una serie di prestazioni .

    Si tratta dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, rese a soggetti passivi IVA.
     
    Per tali prestazioni, il reverse charge si applica  in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale. 
     
    Tra i settori maggiormente interessati vi è quello dell’edilizia; in questo ambito  l’estensione del reverse charge  riguarda esclusivamente:
     
    -  le prestazioni di servizi vale a dire quelle relative ai contratti di appalto o d’opera ; solo per tali prestazioni troverà applicazione il reverse charge.
     
    Molto frequente è il caso della cessione con posa in opera dove oltre alla  cessione del bene si effettua anche la relativa installazione.
     
    Vendita e appalto sono contratti  disciplinati dagli articoli 1655 e ss. e 1470 e ss. del codice civile. 
     
    Nel contratto di appalto ( Art. 1655 c.c.) una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
     
    La vendita (art. 1470 c.c.)  è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. 
     
    Se la vendita si caratterizza normalmente per l’effettuazione di un  ciclo normale di produzione  dell’impresa a cui segue l’ immissione nel mercato del bene realizzato,viceversa  nell’appalto la realizzazione del bene avviene su ordinazione.
     
    L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le prestazioni di fornitura di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del “reverse charge”, qualora la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene (cfr. C.M. n.37/E/2006).
    In questo caso infatti si è in presenza di una cessione di beni e non di una prestazione di servizi.
     
    Anche recentemente (R.M. 25/E/2015) con riferimento al caso della cessione e installazione di infissi, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nei contratti di cessione con posa in opera, l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi).
     
    In passato l’Amministrazione F. ebbe modo di puntualizzare che ,  se le clausole contrattuali non richiedono personalizzazioni rispetto alla produzione standard,  è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
     
     

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