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Reverse charge esteso dal 2015

  • di Luigi Mondardini

    Allo scopo di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell’IVA, la Finanziaria 2015 ha previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge.

    Si tratta dell’inversione contabile che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal cedente / prestatore all’acquirente / committente per cui il cedente / prestatore emette la fattura senza applicazione (e addebito) dell’IVA.
    L’’acquirente / committente soggetto passivo IVA è il debitore dell’imposta e per l’assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente / prestatore con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse / corrispettivi.
     
    Con la Finanziaria 2015 si è ulteriormente modificato  all’art. 17, DPR n. 633/72 oltre all’art. 74, relativamente al regime speciale IVA dei rottami.
     
    Il meccanismo del  reverse charge  risulta dunque esteso anche a :
     
    - prestazioni di servizi, relative ad edifici,  di  pulizia;  demolizione;  installazione di impianti;  completamento; 
     
    - trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;  altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;  certificati relativi a gas e energia elettrica; 
     
    - cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72; 
     
    - cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
     
    Servizi di demolizione, installazione impianti, completamento di edifici.
    Per tali nuove ipotesi quindi il reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.
     
    Al fine di individuare i servizi di completamento si ritiene di poter fare riferimento al codice attività 43.3X.XX (intonacatura, rivestimento di pareti e di muri, tinteggiatura, ecc).
     
    Il reverse charge interessa anche  i servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc. 
     
    Il predetto meccanismo non trova applicazione se  il servizio di pulizia è riferito a beni mobili;  il cliente non è soggetto passivo IVA (ad esempio, soggetto privato, condominio, ecc.).
     
    Per meglio individuare i soggetti interessati si ritiene possibile dare rilevanza al codice attività Ateco 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti codici : 81.21.00, pulizia generale (non specializzata) di edifici;  81.22.02, altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
    Da tale classificazione rimarrebbero escluse le attività di disinfestazione (codice attività 81.29.10).
     
    Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2015, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell’UE
     

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