> >

Manutenzioni: iva agevolate e bonus ristrutturazione ,due ambiti distinti

  • di Luigi Mondardini

    Iva al 10% senza scadenza per gli interventi di manutenzione in abitazioni e condominio, a prescindere dalla possibilità di utilizzare anche la detrazione per ristrutturazione.

    Diritto all'Iva al 4% per i contratti di appalto per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per i lavori in casa fatti dai disabili.
     
     
    Acquisiti diretti sempre con Iva al 22% quando si tratta di semplice manutenzione straordinaria. 
    Per tutti i lavori di tipo edilizio che riguardano immobili per uso abitativo e relative pertinenze è prevista l'applicazione dell'Iva al 10%,  introdotta per la prima volta nell'ottobre del 2006 e poi resa definitiva con la legge finanziaria per il 2010.
     
    Chiunque sia il soggetto che effettua i lavori, ditta individuale o socità (idraulico, elettricista, muratore, falegname ecc) e qualunque sia la tipologia di lavori da eseguire, l'Iva da applicare   è sempre e comunque quella del 10%. 
     
    Sono  escluse dall'aliquota ridotta  le prestazioni professionali rese da geometra, ingegnere, architetto, ecc. anche in riferimento alla stessa tipologia di lavori, in quanto l'Iva agevolata è applicabile esclusivamente sugli interventi di carattere edilizio.
     
    Tra l'Iva al 10% e la detrazione del 50% non sussiste alcun rapporto, dal momento che l'aliquota ridotta è quella ordinaria nel caso di interventi su immobili per uso abitativo e relative pertinenze.
     
    Quindi l'Iva al 10% è applicabile anche, ad esempio, per il semplice intervento dell'idraulico su un rubinetto che perde, o dall'imbianchino che ridipinge una stanza, anche se questi interventi non danno diritto alla detrazione.
     
    Allo stesso modo l'Iva al 10% si applica su tutte le fatture anche se l'importo supera la soglia di lavori ammessa ad usufruire della detrazione.
    Nel caso di eliminazione delle barriere architettoniche l'Iva scende al 4% ma  a condizione che si  tratti di appalto dei lavori, non per il  semplice acquisto e posa in opera, a meno che il titolare della fattura non sia una disabile. 
     
    Così, ad esempio, il contratto di appalto per l'installazione di un nuovo ascensore in condominio deve prevedere l'Iva al 4%, mentre la sostituzione di una vasca con una doccia no, in quanto trattasi di semplice acquisto con posa in opera.Nel caso in cui a  richiedere l'intervento sia  un disabile allora anche in questo caso l'Iva è al 4%.
     
    Trattamento particolare per  i beni che rientrano nella lista ministeriale definiti  come "beni significativi". Si tratta di  caldaie, condizionatori, infissi, impianti di allarme, ascensori e montacarichi, sanitari e rubinetteria. Per tutti questi beni è possibile l'applicazione dell'Iva ridotta solo per la quota di prezzo che corrisponde al valore della manodopera. Sulla quota rimanente si applica invece il 22%.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link