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Società estinte: i chiarimenti dell’Agenzia raccolti nella circolare n. 6/E del 19.2.2015

  • di Luigi Mondardini

    I chiarimenti interpretativi sui quesiti formulati dalla stampa specializzata : il tema delle società estinte.

    A proposito delle società estinte e della retroattività della nuova disciplina introdotta dall’articolo 28 del 175/2014 (la norma prevede che l’estinzione della società di capitali ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, ha effetto, trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese), l’Agenzia risponde che la procedura va applicata a tutti gli avvisi di accertamento notificati alle società cancellate dal registro delle imprese.
     
    Sono compresi quelli, quindi, riferiti ad attività di controllo relative a periodi precedenti all’entrata in vigore del decreto semplificazioni, ovvero al 13 dicembre 2014, riguardanti società che, a quella data, avevano già chiesto la cancellazione dal registro o ne erano già state cancellate.
     
    Stessa ratio, per gli atti interessati da contenzioso, notificati prima dell’entrata in vigore del decreto e relativi a società estinte prima del 13 dicembre 2014. 
     
    Dal 13 dicembre 2014, gli avvisi di accertamento che rettificano la dichiarazione presentata dalla società cancellata dal registro delle imprese sono emessi nei confronti della stessa e a essa notificati presso l’ultimo domicilio fiscale.
     
    L’atto è impugnabile dai soggetti responsabili previsti dall’articolo 2495 cc e/o 36 del Dpr 602/1973, che possono essere, secondo i casi, i liquidatori, gli amministratori o i soci. 
     
    Rimanendo in tema di aziende che escono di scena, tra i “beni sociali” assegnati ai soci durante il tempo della liquidazione (circostanza che li obbliga a rispondere del pagamento delle imposte) vanno ricomprese le eventuali distribuzioni di denaro. 
     
    I liquidatori, se non vogliono rimetterci personalmente,  nel piano di restituzione dei crediti, devono innanzitutto provvedere a soddisfare i debiti con il Fisco, rinviando a un secondo round l’assegnazione dei beni ai soci o il rimborso dei crediti superiori a quelli di natura tributaria. Per il resto, va bene seguire le norme civilistiche. 
     
    Fin qui, si è sempre parlato delle società di capitali, perché la disposizione introdotta dal “decreto semplificazioni” sull’estinzione d’impresa, nomina “letteralmente” le imprese dell’articolo 2495 del codice civile. In realtà, la norma è applicabile anche alle società di persone, ferma restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria
     

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