Il DLgs. 139/2015 ha introdotto ( art. 2435-ter c.c.) un regime semplificato per la redazione del bilancio .
Riguarda le c.d. micro imprese, cioè le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Avuto riguardo al contenuto del bilancio, le micro imprese applicano, in linea generale, la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo le ulteriori semplificazioni per esse previste.
Viene, infatti, stabilito che le micro imprese sono esonerate dalla redazione:
- del Rendiconto finanziario;
- della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
- della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute e acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio.
Non sono, inoltre, applicabili alle micro imprese le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.
Le disposizioni in esame si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016.