I soci non lavoratori di Srl non pagano i contributi INPS.
Secondo la Corte di Appello dell’Aquila ( sentenze n. 752 e 774/2015 del 25/06/2015), i redditi da partecipazione in società di capitali non vanno assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti e Artigiani INPS.
Ciò è in contrasto con quanto sostenuto dall’INPS con la Circolare n. 102/2003 e in linea con la tesi sostenuta sia dai Consulenti del Lavoro che dai Dottori Commercialisti.
In particolare si afferma nelle citate sentenze che i soci di Srl sono tenuti a determinare i contributi INPS gestione Commercianti solo sulla quota di partecipazione riferibile al reddito della società a responsabilità limitata per cui i contribuenti hanno richiesto l’iscrizione in quanto soci lavoratori.
Non vanno quindi assoggettati a contribuzione i redditi di tutte le quote di partecipazione in S.r.l., in quanto considerate redditi di capitale e non d’impresa.
A questo punto si auspica che l’INPS possa rivedere la propria circolare n. 102 del 2003, in modo tale da evitare dell’inutile contenzioso. Inoltre occorrerebbe sospendere tutte le richieste di pagamento di contributi INPS gestione commercianti riferibili alle posizioni suindicate ed emesse a seguito di verifiche fatte dall’Istituto.
Secondo la Corte “…… il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo”.
Pertanto “ il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini lrpef deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto nella relativa gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione”.
In conseguenza di tale pronunciamento si dovrebbe procedere all’annullamento in autotutela delle richieste di contributi calcolati sui redditi da partecipazione a società di capitali, quali le Srl, evitando un inutile e dispendioso contenzioso giudiziario.