E' questa una delle più importanti modifiche alla disciplina societaria introdotta con il decreto competitività.
Il capitale sociale minimo di una S.p.A. passa da 120.000 a 50.000 €.
Il “ decreto competitività “(D.l. 91/2014), entrato in vigore il 25 giugno 2014, introduce importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni societarie, tra cui la riduzione della soglia minima di capitale per la costituzione di una S.p.A.
Tale soglia passa da 120.000 e a 50.000 € ed inoltre viene eliminato l'obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore nelle s.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA.
Per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, con il decreto competitività è stata abrogata la norma di legge (art. 2477 secondo comma del C.c.) che imponeva la nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA (ex 120.000 €).
Scompare così ogni correlazione tra capitale sociale di una S.r.l. e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo. Questa modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo all'art. 2477 del c.c. contenuto nell'art. 2543 del c.c.
Rimane l'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. nei seguenti casi:
-una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
-una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali: almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio