Nel DL n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014 sono contenute modifiche societarie.
In particolare viene confermata la modifica all’art. 2327, C.c. per effetto della quale il capitale sociale minimo per la costituzione di spa / sapa passa da € 120.000 a € 50.000, con possibilità per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica statutaria.
È confermata l’abrogazione del comma 2 dell’art. 2477, C.c., con la conseguenza che l’obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore di una srl non è più collegato all’entità del capitale sociale.
Di fatto la presenza dell’organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 2435-bis, ossia le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria; la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Tale modifica si riflette anche sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle cooperative, stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell’art. 2543, C.c.
In sede di conversione è stato disposto che il venir meno dell’obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore costituisce giusta causa di revoca.
È confermata la modifica del comma 2 dell’art. 2500-ter, C.c., per effetto della quale, nell’ipotesi di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, possa risultare, oltre che da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343, C.c., anche dalla documentazione ex art. 2343-ter, prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, senza quindi necessità di intervento del predetto esperto.