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Bonus ristrutturazione spese comuni: occorre il codice fiscale del condominio

  • di Luigi Mondardini

    Detraibili le spese sulle parti comuni anche se pagate dai singoli condomini.

    Con la Ris. Agenzia Entrate 27.8.2015 n. 74  viene  chiarito che sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis co. 1 lett. a) del TUIR le spese relative ad interventi edilizi effettuati sulle parti comuni di un condominio “minimo” anche se  pagate dai singoli condomini  con indicazione del proprio codice fiscale, purché venga richiesto il codice fiscale del condominio. 
     
    In caso quindi di interventi edilizi i cui  pagamenti stati effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l’apposita procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per accedere alla detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 è comunque necessario procedere come segue:
     
    - presentare  a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di  attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6; 
     
    - sia versata dal condominio, mediante il modello F24 (codice tributo 8912), con indicazione  del codice fiscale attribuito, la sanzione di 103,29 euro (misura minima prevista per l’omessa richiesta del codice fiscale ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del DPR 605/73).
     
    - il condominio invii una comunicazione in carta libera all’ufficio dell’Agenzia delle  Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio. Nella comunicazione, unica per tutti i condomini, devono essere specificati, distintamente per ciascun condomino:  le generalità e il codice fiscale;  i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;  i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio  edilizio;  la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;  le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condomini, da intendersi riferite al condominio. 
     
    Ciascun condomino potrà quindi inserire le spese sostenute nel periodo d’imposta 2014 nella relativa dichiarazione dei redditi. 
     
    Nei righi da RP41 a RP47, colonna 3 (codice fiscale), dovrà essere inserito il codice  fiscale del condominio;  nei righi RP51 o RP52, dovrà essere barrata la casella 2 (condominio). 
     
    Si ricorda che, non essendo stato nominato in via facoltativa un amministratore di condominio, non deve essere compilato il quadro AC del modello UNICO PF .
     
    Se il contribuente ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da trasmettere entro il 26.10.2015 (il termine di presentazione del modello, 25.10.2015, è domenica):  nei righi da E41 a E44, colonna 3 (codice fiscale), dovrà essere inserito il codice  fiscale del condominio;  nei righi E51 o E52 dovrà essere barrata la casella 2 (condominio). 
     
     
     
     
     
     
     

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