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Deducibilità IMU per gli immobili strumentali

  • di Luigi Mondardini

    A partire da UNICO 2014 per il 2013, l'IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta deducibile (in parte) dal reddito d'impresa o professionale.

    Lo ha stabilito  la Legge di Stabilità 2014  la quale ha previsto che, per il periodo d'imposta 2013, fosse deducibile una quota pari al 30%, mentre a partire dal periodo d'imposta 2014 (UNICO 2015) e a regime la quota deducibile dell'IMU sia pari al 20%.
     
    L'imposta resta, invece, indeducibile ai fini IRAP.
     
    La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione.
     
    Pertanto sono interessati:
    - le società e gli enti commerciali residenti (es. Spa; Srl, Sapa); 
    - gli enti non commerciali, con riguardo all'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata; 
    - le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata); 
    - le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 
    - i professionisti e gli studi professionali; 
    - le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
     
    Non possono portare l'IMU in deduzione dal reddito, invece, i  soggetti che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo ed i soggetti che non hanno beni immobili strumentali nel proprio attivo patrimoniale.
     
    Per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali; assume, quindi, rilevanza il requisito della "strumentalità" del bene immobile.
     
    Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir: 
    - gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi);
    - gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
     
    Per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede (art. 65 del TUIR) la preliminare iscrizione del bene in contabilità. 
     
    Quindi se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
     
    Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
     
    La deducibilità dell'IMU non vale, invece, per gli immobili destinati alla vendita (i c.d. "beni merce", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013), né per gli "immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. 
     
    Sono, inoltre, escluse dalla deduzione le aree fabbricabili. 
     
    Non  è possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU. Ne deriva che  con riferimento a UNICO 2015 (periodo d'imposta 2014) l'eventuale IMU 2012 versata tardivamente nel 2014 è indeducibile, in quanto si tratta di un costo di competenza del 2012; l'eventuale IMU 2013 pagata (tardivamente) nel 2014 è deducibile, essendo un costo di competenza del 2013, anno a partire dal quale è stata consentita la deduzione; l'IMU 2014 pagata entro il 31.12.2014 è deducibile.
     

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