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La deducibilità di IMU e TASI ai fini delle imposte dirette

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre l’IMU.

    Tale deducibilità è riservata  ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese e  ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014. Resta  l’indeducibilità ai fini IRAP. 
     
    Il beneficio della deduzione del 20% riguarda solo i  fabbricati impiegati nell’attività , strumentali per destinazione, o che sono accatastati con una categoria diversa dalla A (escludendo l’A/10), strumentali  per natura.
     
    Per i  lavoratori autonomi, invece, la deduzione è in ogni caso negata per i fabbricati utilizzati promiscuamente , come nel caso dell’abitazione che viene utilizzata anche per l’attività; pertanto la deduzione è garantita  solo per l’immobile destinato esclusivamente a studio professionale. 
     
    La deduzione dell'Imu pagata segue il  principio di cassa e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”. 
     
    L’Agenzia delle Entrate  ha chiarito che la deduzione può essere computata solo sull’imposta di competenza dell’annualità 2013 e successive  quindi il pagamento di IMU relativa al 2012, eseguito nel 2014 , come nel  caso di un ravvedimento operoso o un accertamento,  non è  deducibile.
     
    Inoltre, qualora nel 2014 fosse pagata una quota di IMU 2013, la deduzione comunque avverrebbe nel limite del 20%, proprio perché la deduzione può essere computata per cassa nel 2014 e nel 2014 la misura della deduzione risulta appunto ridotta al 20%. 
     
    Per quanto riguarda la deduzione la TASI, pagata nel periodo d’imposta, si  tratta  di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata ipotizzata alcuna specifica indeducibilità; ciò significa che potrà essere dedotto, ai sensi dell’art. 109 c. 4 del TUIR. Anche in questo caso vale il principio di cassa.
     
    Si ricorda infine che la TASI relativa agli immobili patrimonio non è mai deducibile in quanto sono escluse ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili; la TASI va trattata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.
     
     

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