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Imu deducibile dal reddito 2013 (30%)

  • di Luigi Mondardini

    Quest’anno è possibile portare in deduzione una quota dell’IMU sostenuta dal contribuente.

    La deduzione non riguarda l’intera imposta , ma solo limite del 20% ; per il solo 2013 è stata introdotta una deduzione maggiorata, pari al 30% e si estende ai contribuenti sia esercenti l’attività di impresa che di lavoro autonomo.
     
    L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per precisare come la deduzione debba avvenire  sulla base del principio di cassa ; si fa dunque riferimento all’IMU pagata nel corso del 2013). Inoltre è stato chiarito la deduzione all’IMU relativa alle annualità 2013 e successive esclude i pagamenti relativi all’IMU 2012,anche se successivi.
     
    E’ di fondamentale importanza individuare esattamente quali siano gli immobili per i quali è consentito dedurre la relativa IMU.
     
    La Legge di Stabilità stabilisce che “L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”. 
     
    Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili a utilizzo promiscuo. Quindi , per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.
     
    Nel caso dei “professionisti”  l’ Agenzia delle Entrate, nella RM 13/E del 3 marzo 2010 ha precisato come “per i soggetti che esercitano attività artistica o professionale, si considerano strumentali, gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per l’esercizio esclusivo dell’attività artistica o professionale. Non è rilevante che l’acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione, ma il discrimine è costituto unicamente dal fatto che l’immobile risulti, per destinazione esclusiva, adibito all’attività professionale.”
     
    In definitiva ai fini della deduzione IMU, si potrà portare in  riduzione del reddito professionale 2013 il 30% dell’IMU pagata nel medesimo periodo d’imposta, tanto nel caso in cui tale immobile sia stato acquisito nell’ambito dell’attività, quanto nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto a titolo personale.
     

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