> >

Interventi per riqualificazione energetica pluriennali senza comunicazione

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto semplificazioni ha semplificato gli adempimenti previsti per la godere della detrazione Irpef e Ires .

    Per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici  è stato eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta
     
    In base al principio del favor rei , non è soggetto a  sanzione da 258 a 2.065 euro chi, prima dell’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, ha omesso la comunicazione alle Entrate dei lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta,  oppure l’ha inviata irregolarmente e, a quella data, non è intervenuto il provvedimento di irrogazione definitivo. 
     
    In base al D.L. n. 185/2008, era previsto che occorresse  presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%-65% per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 e pertanto, dal 2009 in poi.
     
    Scopo della comunicazione era quello di informare l’Agenzia delle Entrate sull’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta, per consentire  il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta del 55 per cento ( 65%) , nonché di  comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori  erano terminati. 
     
    In particolare, la comunicazione doveva  essere presentata in via telematica , direttamente o tramite intermediario abilitato, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori avevano avuto inizio. Viceversa il  modello non doveva  essere presentato nel caso in cui i lavori fossero  iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta .
     
    La Circolare n. 21/E del 2010, par. 3.5, aveva poi  precisato che l’omesso o l’irregolare assolvimento dell’adempimento non comportava la decadenza dal beneficio, ma la sola applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista  nelle ipotesi di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. 
     
    Il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali ha previsto l’eliminazione di tale adempimento, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015 .
     
    In applicazione del principio  del favor rei devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata Circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link