La plusvalenza a seguito della cessione dell’azienda può essere tassata separatamente, ex art. 17, comma 1, lett. g), TUIR.
Tale opzione è consentita a condizione che la cessione sia a titolo oneroso e l’azienda sia posseduta da più di 5 anni.
La CM 18.12.97, n. 320/E ha precisato che è possibile computare anche l’eventuale periodo in cui l’azienda è stata detenuta in usufrutto o affitto.
La tassazione separata può essere applicata anche ai redditi conseguiti a seguito di liquidazione (volontaria o concorsuale) di imprese commerciali, a condizione che le stesse siano esercitate da più di 5 anni.
La plusvalenza va dichiarata “per competenza” nell’anno di conseguimento, indipendentemente da quanto percepito nel 2013.
Le snc o sas non possono richiedere l’applicazione della tassazione separata. In tali ipotesi la plusvalenza concorre alla formazione del reddito di partecipazione attribuito ai soci, e da indicare nel quadro RH del mod. UNICO 2014 PF.
In sintesi, occorre distinguere fra “unica “azienda o “ramo di azienda”:
a) unica azienda posseduta da più di 5 anni: tassazione ordinaria e separata per opzione; imputazione per competenza , rateazione non ammessa.
b) Unica azienda posseduta da meno di 5 anni: tassazione ordinaria, esclusa quella separata; imputazione per competenza , rateazione non ammessa.
c) Ramo di azienda posseduto da più di 5 anni: tassazione ordinaria , separata per opzione; imputazione per competenza, ammessa rateazione;
d) Ramo di azienda posseduto da meno di 5 anni: tassazione ordinaria, esclusa quella separata; imputazione per competenza , rateazione ammessa purchè il periodo di possesso sia non inferiore a 3 anni;
e) Ramo di azienda dato in affitto posseduto da più di 5 anni: tassazione ordinaria, separata per opzione; imputazione per competenza, rateazione ammessa.
Nel caso di cessione dell’unica azienda data in affitto, la plusvalenza andrà dichiarata nel Quadro RL e l’imputazione avverrà per “cassa”, perdendosi lo status di imprenditore.
Nel caso di cessione d’azienda in presenza di impresa familiare, il titolare può optare per la tassazione separata dell’intera plusvalenza conseguita a condizione che l’impresa sia posseduta da più di 5 anni.
Al riguardo il reddito d’impresa, ripartito tra il titolare ed il collaboratore, è assoggettato :
- a tassazione ordinaria e va indicato nei quadri RF (o RG) e RH;
- la plusvalenza è assoggettata a tassazione separata e dichiarata pro quota da entrambi (titolare e collaboratore) nel quadro RM.
Il collaboratore familiare, a prescindere dalla scelta del titolare, può optare per la tassazione ordinaria della quota di plusvalenza di sua spettanza.