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Il modello IRE per il risparmio energetico entro il 31 marzo.

  • di Luigi Mondardini

    Entro il prossimo 31.3, coloro che intendono beneficiare della detrazione del 65% per il risparmio energetico , per interventi iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) e che proseguono nel 2014, sono tenuti a inviare l’apposito mod. IRE contenente le spese sostenute nel 2013.

    Per interventi di riqualificazione energetica degli edifici viene riconosciuta  una detrazione delle spese sostenute nella misura del 55%;  tale agevolazione è stata prorogata anche per il 2014, in misura incrementata.

    La Finanziaria 2014, ha disposto un’ulteriore proroga nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014;  50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

    La possibilità di fruire della detrazione del 65% relativamente ai  lavori.

    -        che proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i successivo/i;

    -        ovvero spese sostenute in più periodi d’imposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;

    richiede la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”.

    Sono tenti  alla presentazione del mod. IRE i soggetti beneficiari della detrazione del 65%, titolari o meno di reddito d’impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di  capitali (srl, spa, ecc.).

    In presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 65%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

    La comunicazione va presentata qualora i lavori proseguano per più di 1 anno, per cui, in un periodo d’imposta, sono sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso.

    Ad esempio, la presentazione del mod. IRE è richiesta in presenza di lavori   per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65%   iniziati nel corso del 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;  iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e terminati o che termineranno nel 2014;  proseguiti / iniziati nel 2013, che proseguiranno nel 2014 e termineranno nel 2015; con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.

    L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E, ai fini della sussistenza dell’obbligo di presentazione del mod. IRE ha precisato che lo svolgimento dei lavori deve articolarsi in più periodi d’imposta;  le relative spese devono essere sostenute in più annualità.

    Si ricorda che che si applica  il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti “privati” e i lavoratori autonomi;  il principio di competenza per gli esercenti attività d’impresa.

    La comunicazione non va invece  presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;  nel periodo di inizio dei lavori (non terminati) non sono state sostenute spese.

    COMUNICAZIONE ALL’ENEA: i  soggetti che intendono fruire della detrazione del 65%, devono inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

    Alcuni esempi: Il sig. ROSSI a novembre 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione degli infissi di un immobile di sua proprietà (intervento agevolato) . I lavori sono terminati a dicembre 2013. In questo caso non va  presentato  il mod. IRE all’Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno;  deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

    La DTM srl a ottobre  2013 ha iniziato dei lavori  rientranti tra gli interventi agevolati ; i lavori sono terminati a marzo  2014 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori (2014).

    La società non deve presentare il mod. IRE all’Agenzia delle Entrate in quanto, benché i lavori siano iniziati nel 2013 e terminati nel 2014, nel 2013 non ha sostenuto spese;  deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

    Il sig. NERI a ottobre  2013 ha iniziato dei lavori agevolati che sono  terminati a marzo 2014. Le spese sostenute ammontano a 5.000 Euro nel 2013 ed 10.000 Euro nel 2014. Il sig. NERI quindi  deve presentare  il mod. IRE all’Agenzia delle Entrate, per la spesa sostenuta nel 2013 (€ 5.000);  l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

    La comunicazione IRE va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non sono terminati e sono state sostenute spese. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno sostenuto spese nel 2013 per lavori iniziati / eseguiti nel 2013 e proseguiti nel 2014, il mod. IRE va presentato entro  il 31.3.2014.

    L’’omessa o  tardiva presentazione del mod. IRE  non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%, tuttavia è sanzionata da € 258 a € 2.065.

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