Entro il prossimo 31.3, coloro che intendono beneficiare della detrazione del 65% per il risparmio energetico , per interventi iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) e che proseguono nel 2014, sono tenuti a inviare l’apposito mod. IRE contenente le spese sostenute nel 2013.
Per interventi di riqualificazione energetica degli edifici viene riconosciuta una detrazione delle spese sostenute nella misura del 55%; tale agevolazione è stata prorogata anche per il 2014, in misura incrementata.
La Finanziaria 2014, ha disposto un’ulteriore proroga nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014; 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
La possibilità di fruire della detrazione del 65% relativamente ai lavori.
- che proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i successivo/i;
- ovvero spese sostenute in più periodi d’imposta, ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
richiede la presentazione all’Agenzia delle Entrate del mod. IRE denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”.
Sono tenti alla presentazione del mod. IRE i soggetti beneficiari della detrazione del 65%, titolari o meno di reddito d’impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl, spa, ecc.).
In presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 65%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.
La comunicazione va presentata qualora i lavori proseguano per più di 1 anno, per cui, in un periodo d’imposta, sono sostenute spese per interventi non terminati nel periodo stesso.
Ad esempio, la presentazione del mod. IRE è richiesta in presenza di lavori per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65% iniziati nel corso del 2013 e terminati o che termineranno nel 2014; iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e terminati o che termineranno nel 2014; proseguiti / iniziati nel 2013, che proseguiranno nel 2014 e termineranno nel 2015; con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E, ai fini della sussistenza dell’obbligo di presentazione del mod. IRE ha precisato che lo svolgimento dei lavori deve articolarsi in più periodi d’imposta; le relative spese devono essere sostenute in più annualità.
Si ricorda che che si applica il principio di cassa (data di pagamento) per i soggetti “privati” e i lavoratori autonomi; il principio di competenza per gli esercenti attività d’impresa.
La comunicazione non va invece presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; nel periodo di inizio dei lavori (non terminati) non sono state sostenute spese.
COMUNICAZIONE ALL’ENEA: i soggetti che intendono fruire della detrazione del 65%, devono inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
Alcuni esempi: Il sig. ROSSI a novembre 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione degli infissi di un immobile di sua proprietà (intervento agevolato) . I lavori sono terminati a dicembre 2013. In questo caso non va presentato il mod. IRE all’Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno; deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
La DTM srl a ottobre 2013 ha iniziato dei lavori rientranti tra gli interventi agevolati ; i lavori sono terminati a marzo 2014 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori (2014).
La società non deve presentare il mod. IRE all’Agenzia delle Entrate in quanto, benché i lavori siano iniziati nel 2013 e terminati nel 2014, nel 2013 non ha sostenuto spese; deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il sig. NERI a ottobre 2013 ha iniziato dei lavori agevolati che sono terminati a marzo 2014. Le spese sostenute ammontano a 5.000 Euro nel 2013 ed 10.000 Euro nel 2014. Il sig. NERI quindi deve presentare il mod. IRE all’Agenzia delle Entrate, per la spesa sostenuta nel 2013 (€ 5.000); l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
La comunicazione IRE va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non sono terminati e sono state sostenute spese. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno sostenuto spese nel 2013 per lavori iniziati / eseguiti nel 2013 e proseguiti nel 2014, il mod. IRE va presentato entro il 31.3.2014.
L’’omessa o tardiva presentazione del mod. IRE non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%, tuttavia è sanzionata da € 258 a € 2.065.