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Deducibilità IMU (20%) per i beni strumentali

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di stabilità 2014 ha previsto la deducibilità dell’IMU, relativa agli immobili strumentali.

    Tale deducibilità è prevista , ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del  20% per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
     
    La deduzione  spetta per tutte le società di capitali,  gli enti,  gli esercenti attività d’impresa, inclusi gli imprenditori individuali,le società di persone, gli enti non commerciali in relazione ai beni immobili per l’attività commerciale esercitata, i soggetti in contabilità semplificata, gli esercenti arti e professioni.
     
    Rimangono escluse imprese e professionisti) che assolvono l’IMU su beni immobili non strumentali , come nel caso degli immobili patrimonio  o  detengono l’immobile al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale. 
     
    Per la deduzione  si assume il principio di cassa, relativo all’importo dell’IMU sostenuto  per il fabbricato strumentale nell’anno.
     
    La deduzione da IMU presuppone la sussistenza del requisito di strumentalità dell’immobile, su cui si versa l’imposta municipale.
     
    L'art. 43, co. 2, TUIR, considera “strumentali”: 
     
    - gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione); gli immobili strumentali per destinazione, sono quelli che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall'imprenditore quali beni strumentali per l'attività d'impresa. L'utilizzo esclusivo ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa è basilare; qualora l'immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo, non può più essere considerato strumentale per destinazione.
     
    - gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili strumentali per natura). Gli immobili strumentali per natura sono quelli appartenenti alle categorie catastali:  B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo),  C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varie),  D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), A/10 (uffici e studi privati) a condizione che quest'ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria. 
     
    Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente .
     
    Si ricorda che per  il 2014  l'Imu è deducibile nella misura del 20% (non più al 30%) %, mentre la Tasi e la TARI lo sono (come per l’anno 2013) al 100%.
     

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