> >

Se maggiore di quella dalla sede indennità Km da casa tassata

  • di Luigi Mondardini

    Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92 .

    In caso di missione fuori dal Comune, se il rimborso chilometrico riconosciuto al dipendente che parte dalla propria residenza è maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR. 
     
    L’art. 51 comma 5 del TUIR definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell’ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del Comune ove è ubicata la sede di lavoro.
     
    Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale (tranne i rimborsi di spese di trasporto), comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
     
    Le trasferte fuori del territorio comunale prevedono  tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso scelto (analitico, forfetario o misto).
     
    Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l’Amministrazione finanziaria  chiarisce che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. 
     
    Tali elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro .
     
    Pertanto laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, secondo periodo del TUIR.
     
    Invece, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR.
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link