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Modello IRE : soppresso l'obbligo di invio entro il 31 marzo

  • di Luigi Mondardini

    L'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 ha soppresso l’obbligo di presentare il mod. IRE a decorrere dal 13.12.2014.

    Si ricorda che per  fruire della detrazione d'imposta sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione/risparmio energetico nei casi in cui  :
     
    - i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta (ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi); 
     
    - sono sostenute spese in più periodi d’imposta (ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano);
     
    era richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. "modello IRE", denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta", approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.
     
    La comunicazione è rimasta in vigore fino all'anno scorso, per gli interventi iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguivano/terminavano nel 2014. 
     
    Il modello andava  spedito telematicamente entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non erano ancora terminati ed erano state sostenute spese ; il termine era il 31 marzo  per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
     
    Per individuare il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, si doveva fare riferimento al principio di cassa per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti attività d'impresa.
     
    La mancata o tardiva presentazione del modello non precludeva la possibilità di fruire della detrazione (55%-65%) ; tuttavia comportava l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
     
    Nell'ottica della semplificazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 ha soppresso l’obbligo di presentare il mod. IRE a decorrere dal 13.12.2014.
     
    La soppressione dell'obbligo di comunicazione è diverso a seconda che i soggetti abbiano o meno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; nel primo caso la soppressione dell'obbligo riguarda le spese sostenute nel 2014 in relazione ai lavori che proseguono nel 2015.
     
    Per coloro che hanno il periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, si fa riferimento alle  spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del decreto semplificazioni).
     
    La circolare 31/E/2014 chiarisce inoltre  che in applicazione del principio del favor rei non si applicano le sanzioni previste per omessa o tardiva comunicazione, nel caso in cui l'irregolarità sia commessa prima dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni (quindi prima del 13.12.2014) e per la quale, alla stessa data, non sia intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo.
     
     
     

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