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Detrazioni per ristrutturazione: necessaria la ritenuta

  • di Luigi Mondardini

    Detrazione se i pagamenti delle spese sostenute vengano effettuati con bonifico bancario o postale e viene operata la ritenuta.

    Devono inoltre risultare:

    -        causale del versamento;

    -        codice fiscale del soggetto che paga;

    -        codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

    L’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto con decorrenza 1° luglio 2010, l’obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A. di applicare una ritenuta.

    Si tratta di una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

    Inizialmente la misura della ritenuta applicabile, era stata  fissata al 10%; successivamente è stata ridotta  al 4%.

    Con la risoluzione n. 55/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è riconoscibile  la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%.  nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento.

    Nel caso in cui nella causale del bonifico del pagamento siano stati riportati i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici anziché quelli per le ristrutturazioni edilizie (o viceversa) e la banca abbia operato la ritenuta del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta. Ciò rappresenta un mero errore materiale che non ha pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.

    Nel caso quindi un mero errore materiale  non abbia  pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

     

     

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