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Risparmio energetico: quali adempimenti

  • di Luigi Mondardini

    La procedura per poter godere della detrazione (55%-65%) IRPEF/IRES relativa al risparmio energetico (periodo 2007 e 2013) è più complessa rispetto a quella necessaria per il bonus ristrutturazioni (36%-50%); per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali il termine ultimo è il 30 giugno 2014.

    Principale adempimento resta il bonifico parlante bancario o postale da cui risultino:

    • la causale del versamento (detrazione 55%-65% ai sensi dell’art.1 commi 344-347 legge 27 dicembre 2006 n. 296);
    • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
    • n. partita iva o codice fiscale del soggetto a cui viene fatto il bonifico

    Per persone fisiche e lavoratori autonomi si applica il principio di cassa, di competenza per le imprese vale a dire di imputazione dei costi che scatta  per i beni mobili  alla data di consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà  o altro diritto reale; per le prestazioni di servizi alla data in cui sono ultimate. Occorre ricordare che l’agevolazione riguarda beni “installati” e non semplicemente acquistati.

    Per un soggetto privato quindi valgono anche i bonifici effettuati come anticipi nel corso del 2013 su lavori ancora da eseguire e che termineranno nel 2014.

    Un altro adempimento richiesto è il rilascio da parte di un tecnico abilitato dell’asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dagli art. 6,7,8 del DM 19.2.2007. A volte tale incombenza è già compresa nella comunicazione del direttore dei lavori inviata al Comune.

    In alcuni casi poi  è sufficiente una certificazione del produttori che attesti i requisiti, come per caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici, finestre.

    Entro 90 giorni dalla fine dei lavori vanno trasmessi  all’ENEA la scheda informativa degli interventi realizzati ed i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio. Per sostituzione di finestre e installazione di pannelli solari termici effettuati dal 2008 questo attestato non è più necessario.

    Se i lavori proseguono tra un anno e l’altro, entro il novantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo di imposta, va inviata una comunicazione all’Entrate, indicando l’ammontare di quanto pagato nell’anno precedente. Questo consente di detrarre l’importo anche prima di ultimare i lavori e senza aver ancora completato l’iter previsto.

     

     

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