Direttiva 34/13: nuove regole da osservare nella redazione dei bilanci.
Troverà applicazione a partire dal periodo amministrativo che inizio il 1° gennaio 2016.
Le novità si differenziano a seconda della tipologia d’impresa:
- microimprese: nuovi bilanci più leggeri con l’eliminazione dell’obbligo di presentare la nota integrativa;
- altre imprese : si aggiunge il rendiconto finanziario.
- Non saranno tenute alla presentazione del rendiconto finanziario anche le imprese che presentano il bilancio nella forma abbreviata.
Possono essere definite «micro-imprese» ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c. le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per questa tipologia di impresa è richiesta soltanto la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, mentre è possibile omettere la nota integrativa se lo stato patrimoniale è integrato con le informazioni previste.
Per le micro imprese gli schemi di Conto Economico e Stato patrimoniale sono gli stessi degli schemi del bilancio in forma abbreviata.
Ove , per il secondo esercizio consecutivo, la società abbia superato due dei limiti appena richiamati troveranno applicazione le norme previste per il bilancio in forma abbreviata o ordinaria a seconda dei casi.
Anche nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata si è esonerati dalla presentazione del rendiconto finanziario.
Rientrare nella nuova disciplina delle micro-imprese, comporta l’esonero dagli obblighi di redazione:
- del rendiconto finanziario (che nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società);
- della nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni richiamate dalla norma);
- della relazione sulla gestione (se sempre in calce allo stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie).
Coloro che predisporranno il bilancio abbreviato, oltre alle semplificazioni del contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, potranno godere dell’ulteriore semplificazione relativa alla predisposizione del rendiconto finanziario.
Le imprese che non rispettano i limiti per rientrate tra le micro imprese e quelli per la redazione del bilancio abbreviato, saranno tenute a predisporre oltre agli schemi tradizionali del bilancio anche il rendiconto finanziario, che diventa un prospetto autonomo, senza una struttura predefinita.
Il rendiconto finanziario deve fornire informazioni relative al periodo d’imposta e anche al periodo d’imposta precedente sull’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine e i flussi finanziari dell’esercizio derivante dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento nonché dai rapporti con i soci.