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Deducibilità parziale IMU per il 2013

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2014 ha previsto la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

    La  deducibilità è stabilita per il 2013, in misura pari al 30%;  per i periodi d’imposta successivi, in misura pari al 20%. Ai fini IRAP l’IMU continua ad essere indeducibile .
     
    La deducibilità parziale suindicata  è consentita solo per l’IMU riferita agli immobili strumentali. 
     
    Relativamente alle imprese sono individuate due tipologie di immobili strumentali:  quelli  per natura e cioè accatastati nelle categorie A/10, B, C, D ed E e quelli  per destinazione, vale a dire gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa indipendentemente dalla classificazione catastale del bene. 
     
    Per i lavoratori autonomi la natura strumentale dell’immobile è legata all’utilizzazione esclusiva ed effettiva dello stesso per lo svolgimento dell’attività professionale, non assumendo rilevanza la categoria catastale di appartenenza.
     
    Per quanto riguarda i beni immobili “patrimonio” e quelli c.d. “beni merce “ (alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa) la  parziale deducibilità dell’imposta non è riconosciuta . 
     
    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione in esame non è applicabile anche  agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente; in questi casi  l’IMU resta  integralmente indeducibile.
     
    Nel caso degli immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione che svolgono attività la locazione immobiliare occorre operare una distinzione.
    Da un lato per gli immobili “strumentali per natura”  (anche locati) l’IMU è parzialmente deducibile; dall’altro per gli immobili abitativi occorre operare un’ulteriore distinzione a seconda che gli stessi siano locati oppure no.
    Per quelli concessi in locazione l’IMU rimane indeducibile, viceversa per quelli   non locati l’IMU è parzialmente deducibile se utilizzati direttamente dalla società (ad esempio, quale sede legale / amministrativa).
     
    Si ricorda che ai  sensi dell’art. 99, comma 1, TUIR “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. Pertanto con riferimento  all’IMU si applica il principio di cassa e quindi la deducibilità, sia pure solo parziale,  è collegata all’ammontare corrisposto nel periodo d’imposta.
     
    Con riferimento ai lavoratori autonomi, operando il principio di cassa ex art. 54, TUIR, l’IMU è comunque deducibile nell’anno del pagamento.
     
    Ai fini della determinazione del reddito d’impresa pertanto l’IMU di competenza del 2013 rappresenta un costo parzialmente deducibile per il 2013  soltanto se versata entro il 31.12.2013. Conseguentemente l’IMU relativa al 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile in quanto rappresenta un costo di competenza del 2012.
     
    A partire dal 2013 l’imposta è parzialmente deducibile nell’anno del pagamento, anche se eseguito in ritardo. 
     
     

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