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Spese di rappresentanza: limiti alzati

  • di Luigi Mondardini

    Innalzamento del limite per la deducibilità delle spese di rappresentanza .

    A decorrere dal 2016; inoltre viene prevista la possibilità di pre¬sentare un interpello ordinario al fine di individuare la corretta classificazione di una determina¬ta spesa. 
     
    Sono le novità introdotte dai D.Lgs. 147 e 156 del 2015 con riguardo al tema delle  spese di rappresentanza. 
     
    E’ l’articolo 108, comma 2, Tuir che disciplina tali spese nonché il D.M. Economia e finanze del 19 novembre 2008, in cui erano stati precisati i requisiti di inerenza e congruità delle stesse. 
     
    Il D.Lgs. 147 ha adesso regolamentato direttamente nella norma quest’ultimo requisito, in base a percentuali da applicare all’ammontare dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa. 
     
    È stato inoltre previsto che in futuro la loro misura potrà essere ulteriormente variata con Dm, così come quella delle spese deducibili per la distribuzione gratuita di beni. 
     
    Le start-up  possono dedurre le spese sostenute nei periodi di impo¬sta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi dal reddito di quest’ultimo periodo e di quello successi¬vo, se e nella misura in cui le spese di competenza di tali periodi siano inferiori a quelle deducibili entro il limite visto in precedenza. 
     
    In questo senso, si ritiene che qualora siano riportate nel 2016 spese sostenute nel 2015 (o in anni precedenti) sia applicabile, ai fini della deduzione, il nuovo limite, essendo lo stesso calcolato in base al plafond dei ricavi dichiarati, per la prima volta, in Unico 2017. 
     

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