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Riduzione di debiti conseguenti ad accordi di ristrutturazione e piani di risanamento

  • di Luigi Mondardini

    Novità del DLgs. in materia di fiscalità internazionale sulla imponibilità parziale della sopravvenienza.

    Il DLgs. internazionalizzazione modifica, tra l'altro, la disciplina fiscale delle sopravvenienze attive realizzate per effetto della riduzione dei debiti dell'impresa conseguenti ad accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento, attualmente disciplinata dall'art. 88 co. 4 del TUIR.
     
    Nel dettaglio, viene ridotta la misura della sopravvenienza attiva non imponibile, in quanto il regime di detassazione viene ad operare:
     
    - non più soltanto per la parte di sopravvenienza che eccede le perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate, comprese quelle trasferite al consolidato fiscale (aggiunge il decreto);
     
    - ma anche per la parte che eccede gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili perché eccedenti il ROL e riportabili a nuovo.
    Peraltro, rispetto alla norma attualmente in vigore, il DLgs. aggiunge che l'ammontare delle perdite pregresse deve essere computato "senza considerare il limite dell'ottanta per cento".
     
    Pertanto, in presenza della sopravvenienza attiva, le perdite pregresse dovrebbero intendersi consumate per intero (e non, invece, soltanto per la parte concretamente utilizzabile in compensazione) fino a concorrenza della sopravvenienza stessa e la detassazione opererebbe soltanto per l'eventuale eccedenza.
     
    Secondo la versione definitiva del decreto, approvata dal Consiglio dei Ministri il 6.8.2015 e in attesa di pubblicazione in G.U., le disposizioni in esame si applicheranno a decorrere dal 2016, periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
     

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