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Bonus ristrutturazione/energetico per più soggetti

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2015 le  detrazioni del 50% e del 65% .

    Si tratta degli interventi finalizzati alla  riqualificazione energetica e  al recupero del patrimonio edilizio .
     
    Per quanto riguarda gli inteventi relativi alla riqualificazione energetica, essi sono usufruibili anche dalle persone giuridiche,con  limiti di detrazione che variano dai 30.000 ai 100.000 euro di spesa, a seconda dell’intervento effettuato. 
    Per le spese inerenti il recupero del patrimonio edilizio,  il limite di spesa massima è pari ad euro 96.000 al netto delle spese sostenute già negli anni precedenti.
     
    Dal 2016 si tornerà al 36% con un limiti di spesa di 48.000 euro.
     
    La legge di stabilità 2015 è poi intervenuta sulla ritenuta da operarsi sui bonifici che è stata alzata dal 4% all’8% .
    L'agevolazione interessa una pluralità di soggetti ,al di là dell'intestatario del diritto di proprietà sul bene; in particolare  hanno diritto alla detrazione: 
     
    il proprietario o il nudo proprietario; il  titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l’inquilino o il comodatario; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
     
    Una particolare categoria di soggetti a cui spetta la detrazione è quella dei i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile. In questo caso occorre che il familiare sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
     
    Attenzione: l'agevolazione viene riconosciuta anche se  le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
     
    Per quanto riguarda la posizione del convivente del proprietario dell'immobile su cui si effettuano gli interventi, non c'è stato alcun pronunciamento  in merito al caso in cui a sostenere le spese di ristrutturazione o riqualificazione sia  effettivamente il o la convivente stessa.
     
    L'Amministrazione finanziaria non ha mai preso una posizione univoca  che riconoscesse  una equiparazione fiscale tra coniuge e convivente. 
     
    Pertanto pare utile assicurare  il riconoscimento della detrazione in capo al convivente ricorrendo al contratto di comodato, onde  evitare incertezze e contestazioni.
     
    Con la registrazione di un contratto di comodato tra il proprietario dell’immobile e il convivente si  rientra  in una delle ipotesi  ammesse  dalle norme agevolative ; in questo caso occorre che la condizione di comodatario sussista al momento di inizio di lavori.
     

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