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Società immobiliare al servizio dello studio professionale

  • di Luigi Mondardini

    A partire dal prossimo 1° ottobre avrà efficacia la nuova disciplina sull’abuso del diritto.

    Tale disciplina si applicherà anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali, alla stessa data del 1° ottobre, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.
     
    Nel frattempo i giudici stanno decidendo sulle controversie degli anni passati, fra le si colloca la questione della deducibilità dei canoni di locazione relativi all’immobile adibito all’attività professionale locato da una società immobiliare riconducibile allo stesso professionista.
     
    Secondo la Cassazione (6528/2013) i tratterebbe di un’operazione priva di contenuto economico ,   consistente  nella deducibilità dei canoni di locazione per il professionista, dal momento che  la deducibilità dei canoni di leasing sarebbe preclusa, quando si verificano tali condizioni:.
     
    - se manca l’attività della società immobiliare
    - se quest’ultima ha carattere strettamente familiare 
    - se il canone di locazione è sostanzialmente analogo a al canone di leasing sostenuto dalla società immobiliare 
     
    Va detto peraltro che nel  frattempo la  legislazione è cambiata più volte e, attualmente, in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, è possibile per il lavoratore autonomo dedurre i canoni di leasing relativi ad immobili strumentali in un periodo non inferiore a 12 anni . 
     
    Pare in ogni caso eccessivo affermare che l’operazione in questione determina un indebito risparmio d’imposta e quindi un abuso del diritto.
     
    Se è vero che il professionista potrebbe dedursi (indirettamente) un canone di leasing altrimenti indeducibile, è altrettanto vero che per la società immobiliare i canoni di leasing costituiscono ricavi tassati, al pari della plusvalenza che si genererà in caso di riscatto e cessione dell’immobile.
     
    In linea con tale impostazione sembra essere anche la C.T. Reg. di Torino n. 153/1/13 del 20 dicembre 2013,e dunque  successiva alla citata sentenza della Cassazione,  che in un caso analogo ha valorizzato l’esistenza di due distinti soggetti giuridici con diversa capacità contributiva e l’esistenza di un contratto di locazione tra le parti.
     
    Secondo i giudici, ci potrebbe essere evasione solo se si riscontrasse in capo alla società immobiliare l’omissione della dichiarazione degli affitti percepiti.
     
    Con la riforma dell’abuso del diritto dovrebbe essere chiaro che questo tipo di operazione non è censurabile.
     
    L’art. 10-bis comma 3 della L. 212/2000 prevede infatti che non si considerano abusive:
    - le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’attività professionale.
     
    Certamente la presenza di un immobile intestato direttamente allo studio professionale, può rappresentare un elemento di complessità nelle vicende straordinarie dello studio stesso.
     
    Pensiamo ad alcune situazioni quali ad esempio l’ ingresso di nuovi associati, la liquidazione dei vecchi,a ipotesi di operazioni di fusioni o scissioni dello studio professionale o ad ancora alle problematiche che si pongono quando si vogliono cambiare locali e magari locarli a terzi; sono  tutte situazioni in cui il peso economico di un immobile può creare problemi o comunque appesantire la situazione da gestire.
     
    E’ indubbio che la presenza di una società immobiliare semplifica tutti questi passaggi e che dunque  il professionista, anche singolo, decida di avvalersene da subito in previsione delle future modifiche organizzative della propria attività.
     
     

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