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Perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali

  • di Luigi Mondardini

    Non tutte le procedure concorsuali sono ammesse al regime di dedu¬zione automatica previsto dall’art.101 Tuir.

    Per le procedure “non codificate”, quindi, la deducibilità delle perdite su crediti passa per la dimostrazione dei requisiti di certezza e precisione.
     
    Rientrano tra le perdite su crediti per le quali è garantita la deducibilità automatica quelle: 
     
    - verso debitori assoggettati a procedure concorsuali; 
    - verso debitori che hanno concluso accordi di ristrutturazione del debito (art.182-bis L.F.); 
    - su crediti di modesto importo scadute da oltre sei mesi; 
    - su crediti prescritti; 
    - su crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili. 
     
    A queste casistiche, poi, andranno aggiunte le ipotesi ulteriori previste nello schema di decreto sull’internazionaliz¬zazione, che estende la deducibilità automatica alle perdite realizzate in presenza di piani attestati di risanamento (in base all’art.67, co.1, lett.d, L.F.) e in presenza di procedure concorsuali previste dalle legislazioni estere che ga¬rantiscano un adeguato scambio di informazioni.
     
    Le perdite su crediti verso imprese in procedura concorsuale sono comunque deducibili nell’esercizio in cui si verificano gli eventi previsti dall’art.101 e a condizione che siano impu¬tate al conto economico dell’attuale o di precedenti esercizi (a titolo di svalutazione o perdita). 
     
    Le perdite imputate a conto economico, comunque, sono deducibili solo per la parte eccedente l’ammontare del fondo svalutazione crediti dedotto. 
     
    In presenza di un fondo “dedotto”, quindi, è necessario operare una variazione in aumento in Unico (Rigo RF 19), se contabilmente non si procede all’utilizzo. Se a fronte della perdita si utilizza il fondo dedotto non sarà necessario operare alcuna variazione in Unico. 
     
    La deducibilità delle perdite su crediti verso debitori assogget¬tati a procedure concorsuali, comunque, va fatta nel rispetto del principio di competenza “fiscale”.
     

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