> >

Spese di rappresentanza e omaggi di beni autoprodotti

  • di Luigi Mondardini

    Recentemente con la Risoluzione 12.3.2014, n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito a tale casistica.

    Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento e se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il DM 19.11.2008 e quindi  sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni,   ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici e  coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
     
    In particolare sono comprese “tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi”.
     
    Costituiscono spese di rappresentanza: 
    - le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa; 
    - le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di  ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose;  inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;  mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti / erogati dall’impresa; 
    - i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponde ai criteri di inerenza; 
    - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponde ai criteri di inerenza.
     
    Le spese di rappresentanza sono deducibili  nell’anno di sostenimento se, oltre ad essere inerenti, sono congrue; la congruità è valutata anche in funzione del volume dei ricavi . 
     
    Più precisamente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura progressiva come di seguito schematizzato:
    - fino a € 10 milioni :  1,3% dei ricavi / proventi
    - per  la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni:  0,5% dei ricavi / proventi 
    - per la parte eccedente € 50 milioni  0,1% dei ricavi / proventi
     
    Le eventuali spese di rappresentanza eccedenti i predetti limiti sono indeducibili.
     
    Beni di valore unitario non superiore a € 50. I  limiti di deducibilità suindicati  non si applicano alle spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50, che risultano quindi integralmente deducibili nel periodo di sostenimento indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / proventi conseguiti. Tali spese pertanto non concorrono alla formazione dell’importo massimo deducibile calcolato con l’applicazione delle percentuali sopra evidenziate.
     
    Per quanto concerne gli  omaggi di beni la cui produzione e scambio rientrano nell’attività propria dell’impresa , essi costituiscono spese di rappresentanza qualora presentino le predette caratteristiche. Al  fine di individuare la regola di deducibilità applicabile è necessario distinguere, come accennato, a seconda che il valore unitario del bene sia superiore o meno a € 50.
    Per  i beni acquistati da terzi il valore unitario corrisponde, di fatto, con il valore di mercato;  per i beni “autoprodotti”  l’Agenzia perviene alla conclusione che: “… per i beni autoprodotti, ossia i beni alla cui ideazione, produzione, commercializzazione è diretta l’attività di impresa, che vengono prodotti dalla Società oppure che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dalla impresa per la successiva rivendita, il valore di mercato dell’omaggio rileva unicamente al fine di individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata”. Pertanto, anche per i beni in esame è necessario considerare, quale valore unitario, il valore di mercato, inteso ai sensi del citato art. 9, come il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per  beni … della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione …”.
    Detto valore, tuttavia, rileva esclusivamente al fine di individuare il regime di deducibilità applicabile (con i limiti ovvero integrale).
     
    Così, se il valore di mercato del bene autoprodotto è superiore a € 50:
    - l’omaggio è deducibile con i predetti limiti di ricavi / proventi; 
    - il costo di produzione sostenuto concorre integralmente al plafond di deducibilità, a prescindere dal relativo ammontare, superiore o meno a € 50;  
    - è uguale o inferiore a € 50, il costo di produzione è deducibile integralmente.
     
    Si supponga di aver effettuato  100 omaggi di articoli di propria produzione ai propri clienti avendo un costo di produzione di 30 Euro e un valore di produzione di 60 Euro. Essendo il valore di mercato superiore a 50 Euro , il costo di produzione ( 30 x 100 = 3.000 Euro) concorre al plafond di deducibilità.
    Se i ricavi dell’anno sono pari a 1 milione di Euro, la deducibilità massima per spese di rappresentanza sarà pari a 13.000= Euro (1.000.000 x 1,3%).
    Nel caso in cui siano state sostenute ulteriori spese di rappresentanza per 12.000 Euro, dell’importo complessivo (3.000 + 12.000 = 15.000 ) si potrà dedurre 13.000 Euro
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link