Il tema riguarda la possibilità per una “società immobiliare di gestione” di beneficiare delle detrazioni per l’incremento dell’efficienza energetica di un edificio detenuto con lo scopo di locarlo a terzi.
Si tratta di un aspetto rilevante per le imprese, visto l’elevato beneficio fiscale (65%) che l’ordinamento concede e che si cumula con la possibilità di deduzione dei costi nella determinazione del reddito imponibile.
Le Entrate si sono espresse con la risoluzione 340/E del 1° agosto 2008, sostenendo l’applicabilità del beneficio con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati dalla società immobiliare nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
In pratica per poter fruire della detrazione occorre che l’intervento di risparmio energetico determini una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale; al contrario l’agevolazione non può estendersi agli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.
Come e’ noto per le società immobiliari gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non beni strumentali.
Pertanto, sempre secondo le Entrate, non sono strumentali gli immobili che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità che il soggetto di imposta persegue attraverso l’esercizio dell’impresa, costituiscono, nel contempo, l’oggetto della predetta attività imprenditoriale.
Questo orientamento non appare condivisibile anche alla luce della conclusione della recente giurisprudenza di merito, tra cui si cita la sentenza n. 45 della CTP di Treviso, depositata lo scorso 27 maggio 2013.
I Giudici, al riguardo, osservano semplicemente come la agevolazione spetti al titolare del fabbricato a prescindere dalla destinazione commerciale dello stesso, stante il chiaro dettato della legge, secondo la quale per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti …. spetta una detrazione dell’imposta lorda …. degli importi rimasti a carico del contribuente.
Partendo dalla constatazione dell’assenza di qualsiasi limitazione inserita nel testo della norma, in linea di principio non appare possibile attribuire importanza ad un limite che non è risultante in modo palese dalle vigenti disposizioni.
Ed ancora ci si chiede perché mai tali spese, che comunque consentono di realizzare un risparmio energetico, dovrebbero avere un differente trattamento fiscale rispetto ad altre del tutto simili? Occorre ricordare che la medesima agevolazione può alternativamente spettare, in caso di immobile locato da una persona fisica, sia al proprietario che al conduttore, secondo gli accordi che i medesimi avessero assunto.
In definitiva, se l’obiettivo è quello di favorire e incentivare il risparmio energetico tramite un minore consumo di combustibili (gas, metano, gasolio ecc.) per riscaldamento e condizionamento, chiunque sostenga le spese e realizzi i requisiti richiesti dalla norma deve avere diritto all’agevolazione, ovviamente nel rispetto degli altri requisiti eventualmente previsti.
Da quanto sopra si ritiene che sarebbe corretto sostenere che la detrazione del 65% possa spettare anche alle società immobiliari che realizzano interventi su fabbricati non strumentali; naturalmente occorre essere consapevoli che l’Agenzia delle Entrate potrà contestare la detrazione e quindi avviarsi una fase contenziosa.