E’ consentita la detrazione prevista per l’acquisto di mobili anche nel caso in cui la spesa per i mobili ed i grandi elettrodomestici sia effettuata prima di quella per la ristrutturazione dell’immobile, purché però la data di inizio lavori sia precedente.
T ra gli interventi finalizzati alla ripresa economica e’ stata introdotta l’agevolazione per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici con una detrazione autonoma in dieci rate e nella misura del 50% del costo, fino ad un tetto massimo di spesa di 10.000 euro.
Tuttavia detta agevolazione deve necessariamente essere collegata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si tratta quindi di coloro che si avvalgono del beneficio fiscale usufruendo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.
Costoro possono godere della detrazione di ulteriori spese documentate, rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici purché finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Sono ritenuti validi per accedere al nuovo beneficio gli interventi di manutenzione ordinaria (lett. a), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; di manutenzione straordinaria (lett. b), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di restauro e di risanamento conservativo (lett. c), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia (lett. d), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; di restauro e di risanamento conservativo (lett. c) e di ristrutturazione edilizia (lett. d), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
In relazione all’aspetto temporale , anche se la norma non contiene indicazioni specifiche al riguardo, se non quella della connessione con l’intervento che legittima la detrazione, la circolare 29/E/2013 individua tre momenti relativi alle varie fasi di sostenimento delle spese:
1) è necessario che il contribuente abbia sostenuto spese riguardanti l’immobile (ristrutturato o comunque oggetto di intervento edilizio) a decorrere dal 26 giugno 2012 perché ciò sia considerato elemento sufficiente a far ritenere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati;
2) le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono esser state sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile;
3) la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.