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Deducibilità parziale dell’IMU ai fini delle imposte dirette

  • di Luigi Mondardini

    Le imprese e i professionisti potranno dedurre il 30% dell’importo dell’IMU versata nel 2013 e il 20% dal 2014.

    Nel maxi-emendamento alla Legge di stabilità 2014 approvato il 26 novembre 2013 viene prevista la possibilità di aumentare dal 20% al 30% la  deducibilità dell’IMU ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese e l’applicazione della deducibilità anche all’IRAP.

    Fino al 2013 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tantomeno ai fini Irap; con la nuova Legge di stabilità 2014, si prevede la  deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili utilizzati per attività economica”, comportando  l’applicazione del principio di cassa  e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
    La deducibilità dell'Imu al 30% (per il 2013) e al 20% (dal 2014) dal reddito d'impresa e professionale determina diverse conseguenze tra i vari soggetti a seconda delle varie aliquote applicate.

    Per i soggetti Ires  il risparmio d'imposta sarebbe pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5%; in pratica dal 2013, pagare l'Imu costerebbe, in termini di Ires, l’8,25% in meno e dal 2014 il 5,5% in meno,e ciò in virtù della   riduzione della variazione in aumento che viene normalmente  operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate".

    Per i soggetti Irpef, invece, il risparmio dipenderebbe dall'aliquota marginale; ad esempio nel caso di società di persone l’impatto sarà  differente a seconda dei soci che la compongono.

    In questo caso la società determina il reddito imponibile che viene comunicato  "per trasparenza" ai soci. Dal 2013 questo importo non conterrebbe più l'intero ammontare di Imu presente a conto economico ed il  risparmio andrebbe ribaltato sui soci in funzione della rispettiva aliquota Irpef marginale. E’ evidente che qualora vi fosse una situazione di "incapienza" per effetto  degli oneri deducibili o detraibili,  l'effetto del risparmio verrebbe meno.

    L'imprenditore individuale determinerà il risparmio in relazione ai soli immobili relativi all'impresa ( ex art.  65, comma 1, Tuir) in quanto per gli altri eventualmente posseduti l'Imu non entra nel calcolo del reddito imponibile; analogamente per gli esercenti arti e professioni, che godranno della deducibilità del 30% e poi del 20% dell'Imu assolta sugli immobili strumentali.

    Le stesse valutazioni si possono fare per l’Irap: la variazione in aumento normalmente operata, verrà ridotta del 30% nell’Unico  2014 (anno 2013) e del 20% nell’Unico 2015 (nno 2014).

    Caso particolare si ha per le imprese immobiliari, in particolare per quelle costruttrici che dispongono di fabbricati (di qualunque categoria) realizzati per la vendita e non locati (i c.d. "beni merce"). Queste società, infatti, fruiscono, per i fabbricati citati, anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, e della totale esenzione a decorrere dal 2014.



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