Con il “ravvedimento breve” entro il 30 giugno 2015 è possibile rimediare agli omessi/parziali versamenti IMU/TASI.
Gli eventuali omessi o parziali versamenti dei tributi locali 2015 sono sanabili entro il 30 giugno applicando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
Si ricorda che sono disponibili diverse forme di ravvedimento:
a) ravvedimento sprint, possibile dal 17.06.2015 al 30.06.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta dello 0,2 % al giorno, pari a 1/15 della sanzione base del 30%;
b) ravvedimento breve, possibile dal 01.07.2015 al 16.07.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3%, pari a 1/10 della sanzione base del 30%;
c) ravvedimento medio, possibile dal 17.07.2015 al 14.09.2015, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3,3%, pari a 1/9 della sanzione base del 30%;
d) ravvedimento lungo, possibile fino al 30.06.2016, consente di fruire di una sanzione ridotta del 3,75%, pari a 1/8 della sanzione base del 30%.
Entro il 30 giugno 2015 è possibile rimediare agli omessi/parziali versamenti IMU/TASI 2014 grazie al ravvedimento lungo ; in questo caso la sanzione ordinaria del 30% per omesso versamento, viene ridotta al 3,75%, se il versamento viene regolarizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (se prevista la dichiarazione periodica) o entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento lungo per l’Imu e la Tasi scade con il «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione» e non «entro un anno dall’omissione» del pagamento.
Al tributo vanno sommati anche gli interessi legali maturati dalla scadenza originaria alla data di pagamento.
Si ricorda che per gli interessi, è necessario effettuare un conteggio separato dei giorni del 2014 in cui si applica il tasso legale dell’1% da quelli del 2015 in cui si applica il tasso dello 0,5%.
Il Codice tributo o il periodo di riferimento errati nel modello F24 costituiscono una violazione meramente formale non soggetta a sanzioni, sanabile presentando un’istanza al Comune di rettifica del modello redatta in carta libera; si potranno quindi correggere: il codice tributo; il codice catastale del Comune ove è situato l’immobile; l’anno di riferimento; il numero degli immobili; o il riferimento al saldo o all’acconto.