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IMU deducibile ai fini IRES ed IRPEF

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di stabilità 2014 prevede la possibilità di dedurre l’IMU ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese e ai fini IRPEF per gli immobili strumentali dei professionisti nella misura del 20% a partire dal 2014 e del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013.

    Come è noto , fino al 2012 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tanto meno ai fini Irap; viceversa dal 2013 diventa deducibile ai fini IRPEF e IRES, ma rimane l’indeducibilità ai fini IRAP.

     Il testo della norma prevede che « L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttivePer il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. “

    Con la nuova Legge di stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili strumentali”, comporta l’applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”. Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili. 

    La deducibilità dell'Imu al 30% (per il 2013) e al 20% (dal 2014) dal reddito d'impresa e professionale ha una ricaduta differenziata sui vari soggetti. Per  i soggetti Ires, il risparmio d'imposta risulta pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5%;quindi  dal 2013, pagare l'Imu costerebbe, in termini di Ires, l’8,25% in meno e dal 2014 il 5,5% in meno, grazie alla riduzione della variazione in aumento operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate".

    Tuttavia, per le società in perdita fiscale non genera un effetto immediato, ma porterebbe ad accumulare un maggior importo di perdite riportabili a bilancio. 
    Per  i soggetti Irpef, invece, il risparmio dipende dall'aliquota marginale, che, nel caso di società di persone, è differente a seconda dei soci che la compongono. In questo caso, infatti, la società si limita a determinare il reddito imponibile per trasmetterlo "per trasparenza" ai soci.

    Dal 2013 questo importo non conta più l'intero ammontare di Imu presente a conto economico ma è costituito solo dal 30% per il 2013 e dal 20% per il 2014, di questo. Il risparmio, quindi, si fraziona tra i soci, e impatta sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi. 

    L’imprenditore individuale (ma solo per gli immobili relativi all'impresa di cui all'articolo 65, comma 1, Tuir – iscritti nell’inventario – dato che per gli altri eventualmente posseduti l'Imu non entra nel calcolo del reddito imponibile) deve valutare il risparmio solo sulla propria situazione personale; analogamente per  gli esercenti arti e professioni, che godranno della deducibilità del 30% e poi del 20% dell'Imu assolta sugli immobili strumentali. Anche in questo caso, il reddito professionale (al lordo della ripresa Imu) entra a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarà più leggero.

    Un caso particolare è quello delle imprese immobiliari, in particolare per quelle costruttrici che dispongono di fabbricati (di qualunque categoria) realizzati per la vendita e non locati (i c.d. "beni merce")

    Queste società, infatti, hanno fruito, per i fabbricati citati, dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, e fruiranno della totale esenzione a decorrere dal 2014.

     

     

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